Compensazione delle spese illegittima se fondata su ragioni organizzative dell’amministrazione (Cons. Stato n. 761 del 29.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
La deroga al criterio della soccombenza nella statuizione sulle spese è ammessa solo nei casi tassativamente previsti dall’art. 92, comma 2, cod. proc. civ., ossia soccombenza reciproca, assoluta novità della questione o mutamento della giurisprudenza. Le ragioni di carattere organizzativo interno all’amministrazione, relative alla predisposizione dei mezzi per l’esecuzione delle decisioni giurisdizionali, non integrano alcuna di tali ipotesi e non possono essere addossate al ricorrente che abbia fondatamente lamentato l’inerzia dell’ente. Ove tali circostanze non siano neppure allegate dall’amministrazione intimate, la compensazione delle spese disposta dal giudice di primo grado è illegittima e va riformata in appello, con condanna della parte soccombente secondo la regola generale.

Il Fatto

La ricorrente aveva proposto ricorso in ottemperanza davanti al TAR Lazio per ottenere l’esecuzione di una sentenza del giudice del lavoro che aveva accertato il suo diritto alla ricostruzione della carriera e al pagamento di somme a carico del Ministero dell’Istruzione e del Merito, rimasto inerte. Il TAR accoglieva il ricorso, ordinava all’amministrazione di dare esecuzione al giudicato, nominava il Commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la condannava al pagamento della penalità di mora.

Il giudice di prime cure compensava però integralmente le spese di lite. A fondamento poneva il carattere seriale del contenzioso e i profili organizzativi dell’amministrazione, richiamando la giurisprudenza sui poteri discrezionali del giudice in materia e la sentenza della Corte costituzionale n. 77 del 2018. La ricorrente ha impugnato esclusivamente questo capo della sentenza, dolendosi della violazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ. e dell’erronea valorizzazione del diffuso contenzioso.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha ritenuto l’appello in parte fondato, aderendo alla giurisprudenza della Sezione espressa nella sentenza n. 4979 del 20 maggio 2025, resa in fattispecie identiche. Il punto di partenza è il combinato disposto degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ.: la regola è la soccombenza, mentre la deroga ha carattere eccezionale e opera solo nei casi tipizzati dalla norma.

Il giudice di appello ha verificato che le ragioni poste a base della compensazione non rientrano in alcuna delle ipotesi previste dall’art. 92, comma 2, cod. proc. civ. Non vi è soccombenza reciproca, né assoluta novità della questione, né mutamento di giurisprudenza. Gli elementi valorizzati dal TAR attengono in realtà ad aspetti interni al Ministero, cioè all’organizzazione amministrativa predisposta per l’esecuzione delle decisioni giurisdizionali.

Si tratta, osserva il Collegio, di una funzione di carattere ordinario del dicastero, che non può essere riversata sul ricorrente il quale ne abbia fondatamente lamentato il mancato esercizio. La Corte sottolinea un ulteriore profilo: tali circostanze non sono state neppure addotte né specificamente indicate come causa dell’inerzia dall’amministrazione costituitasi. Il richiamo alla Corte costituzionale n. 77 del 2018 non vale quindi a sostenere la statuizione, poiché la tassatività delle ipotesi derogatorie resta il limite invalicabile della discrezionalità del giudice.

Accolto l’appello, le spese del primo grado sono state poste a carico del Ministero in applicazione della regola della soccombenza. Il Collegio ha liquidato gli onorari del doppio grado in € 3.000,00, oltre accessori di legge, tenuto conto della natura della controversia e delle limitate attività defensionali, disponendo la distrazione a favore del procuratore antistatario ai sensi dell’art. 93 cod. proc. civ.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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