Ottemperanza al giudicato e poteri del commissario ad acta (TAR Campania n. 3501 del 02.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
In sede di ottemperanza, il giudice amministrativo accerta l’inadempimento della pubblica amministrazione all’obbligo di eseguire il giudicato e ordina l’adozione dei provvedimenti necessari. Il presupposto è che il titolo sia passato in giudicato, sia stato notificato in forma esecutiva e sia decorso il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996. La mera richiesta documentale rivolta al creditore non integra esecuzione. Il giudice nomina sin d’ora un commissario ad acta per il caso di inutile decorso del termine assegnato, con facoltà di compiere gli atti necessari, comprese le variazioni di bilancio. La condanna alle spese segue la soccombenza.

Il Fatto

Il ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza della sentenza con cui il Tribunale di Napoli, nel 2013, aveva condannato il Ministero della Salute al pagamento, in suo favore, di una somma a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, oltre interessi e spese. La decisione era stata confermata in appello dalla Corte di Appello di Napoli, con rigetto del gravame proposto dall’Amministrazione, e non era stata impugnata in Cassazione.

Il titolo esecutivo era stato notificato al Ministero nel settembre 2013; l’appello era stato definito con sentenza del marzo 2019, pubblicata nell’aprile 2019 e notificata via PEC nel maggio 2019. Secondo il ricorrente, le intimazioni di pagamento succedutesi negli anni erano rimaste senza esito e, decorso il termine dilatorio, l’Amministrazione non aveva corrisposto quanto dovuto. Di qui la domanda di esecuzione del giudicato e l’istanza di nomina di un commissario ad acta.

La Motivazione della Corte

Il Collegio richiama l’art. 114 cod. proc. amm. e verifica in sequenza i presupposti dell’azione. Le sentenze di cui si chiede l’esecuzione sono passate in giudicato, come attestato dalla certificazione in atti. Le stesse sono state notificate in forma esecutiva al Ministero presso la sede reale.

Quanto al profilo temporale, il Tribunale rileva che è decorso il termine dilatorio di centoventi giorni per la proposizione di azioni esecutive nei confronti della pubblica amministrazione, previsto dall’art. 14 del decreto legge n. 669/1996 e successive modificazioni. Il dato temporale è quindi acquisito e non contestato.

Nel merito dell’inerzia, dagli atti di causa non risulta che il Ministero abbia provveduto al pagamento secondo quanto stabilito dalle sentenze. La difesa dell’Amministrazione ha evidenziato di aver chiesto, con PEC del 10 gennaio 2025, la documentazione necessaria per la liquidazione, con dichiarazione sostitutiva ex d.P.R. n. 445/2000. Il difensore del ricorrente ha rappresentato in camera di consiglio di aver aderito alla richiesta, senza che il pagamento sia intervenuto.

La richiesta documentale, dunque, non vale a integrare l’esecuzione del giudicato: l’obbligo di pagamento resta inadempiuto. Il Collegio accoglie il ricorso e ordina al Ministero di dare piena ed integrale esecuzione al giudicato entro sessanta giorni dalla comunicazione della pronuncia o dalla notifica di parte, se anteriore.

Per l’eventualità di inutile decorso del termine, il Tribunale nomina sin d’ora quale commissario ad acta un dirigente individuato dal Capo del Dipartimento dell’amministrazione generale, delle risorse umane e del bilancio del Ministero della Salute. Il commissario darà corso al pagamento compiendo tutti gli atti necessari, comprese le eventuali modifiche di bilancio, entro l’ulteriore termine di sessanta giorni dalla presentazione di apposita istanza di parte. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate tenendo conto del carattere seriale delle controversie e dei numerosi analoghi precedenti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *