Compensi docenza a ricercatori universitari e riparto con l’Ateneo (Cons. Stato n. 9502 del 26.11.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il ricercatore universitario a tempo indeterminato, affidatario di un insegnamento nell’ambito di una convenzione stipulata tra l’Università di appartenenza e una scuola delle Forze armate, non può invocare l’applicazione della disciplina speciale di cui agli artt. 968 e 970 del d.P.R. n. 90/2010, che regola gli incarichi conferiti direttamente dal Ministero della Difesa a docenti universitari. I compensi versati dalla scuola sono dovuti all’Ateneo, che provvede autonomamente alla retribuzione dei docenti secondo il proprio regolamento interno. È pertanto legittima la determinazione della retribuzione aggiuntiva nei limiti fissati dal regolamento di Ateneo, con destinazione della parte eccedente a un fondo per l’attività di ricerca del docente. Non sussiste disparità di trattamento rispetto ai professori ordinari e associati, stante la diversità di status giuridico, né violazione del diritto di partecipazione al procedimento quando il suo esito sarebbe stato vincolato.
Il Fatto
Il ricorrente, ricercatore a tempo indeterminato presso un Ateneo e professore aggregato, svolgeva dall’a.a. 2017/18 un insegnamento di Diritto privato nell’ambito di un corso di laurea istituito in forza di una convenzione sottoscritta nel 2017 tra l’Università e la Scuola Marescialli e Brigadieri dei Carabinieri. L’art. 8 della convenzione prevedeva che gli oneri relativi agli affidamenti del personale docente fossero versati all’Università, che li avrebbe destinati al personale docente sulla base dell’effettivo impegno, nella misura di mille euro per ogni CFU.
Per gli anni accademici 2017/18 e 2018/19 i compensi corrisposti rispecchiavano la convenzione. Con il cedolino del 16 settembre 2021, relativo all’a.a. 2019/20, il compenso veniva invece ridotto a 1.620,00 euro lordi, pari a 54 ore di didattica frontale calcolate a 30 euro lorde orarie, con la differenza accantonata come contributo di ricerca sul bilancio del Dipartimento. Il ricorrente impugnava la decurtazione e gli atti presupposti; il TAR Toscana respingeva il ricorso. Proponeva quindi appello, insistendo per l’applicazione della disciplina militare e lamentando, tra l’altro, la modifica unilaterale della convenzione e l’applicazione retroattiva della delibera dipartimentale del 20 aprile 2020.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio di Stato prescinde dalle eccezioni preliminari, segnatamente quella di tardività del ricorso di primo grado e quella di inammissibilità dell’appello per mancato deposito della sentenza impugnata ai sensi dell’art. 94 cod. proc. amm., e affronta direttamente il merito, ritenendo l’appello infondato.
Il punto centrale è l’ambito di applicazione della disciplina invocata dall’appellante. Gli artt. 968 e 970 del d.P.R. n. 90/2010 riguardano incarichi di insegnamento conferiti direttamente dagli organi del Ministero della Difesa a docenti universitari. Nel caso di specie, invece, il ricercatore non ha stipulato alcuna convenzione individuale con la Scuola: è stato affidatario di un insegnamento da parte dell’Università presso cui presta servizio, nell’ambito di una convenzione che ha attribuito all’Ateneo l’organizzazione del corso di laurea. La fattispecie è dunque diversa da quella disciplinata dalle norme militari.
Da ciò deriva che i compensi provenienti dalla Scuola sono dovuti all’Università, la quale provvede autonomamente alla retribuzione dei docenti applicando il regolamento emanato con D.R. n. 846/2015. L’art. 6, comma 4, legge n. 240/2010 prevede che ai ricercatori a tempo indeterminato siano affidati corsi e moduli con il loro consenso, fermo l’inquadramento e il trattamento giuridico ed economico; l’art. 1 del regolamento richiama espressamente tale disposizione e l’art. 5 demanda al Consiglio di Amministrazione la determinazione annuale della retribuzione aggiuntiva nei limiti delle disponibilità di bilancio.
La Corte esclude la lamentata disparità di trattamento: il regime è stato applicato in modo uniforme a tutti i ricercatori a tempo indeterminato, e il ricercatore non è assimilabile ai professori ordinari e associati, ai quali la legge riconosce un diverso status. La circostanza che la convenzione destini genericamente le somme “al personale docente” non determina illegittimità, poiché la parte eccedente la retribuzione individuale è stata comunque accantonata a favore del ricercatore per l’attività di ricerca.
Quanto alla asserita modifica unilaterale della convenzione, il Collegio rileva che la determinazione della retribuzione aggiuntiva trova la propria fonte nel regolamento del 2015 e che la delibera del 20 aprile 2020 non smentisce il criterio applicato, richiamando espressamente il regolamento e fissando in 30 euro lordi l’importo orario a decorrere dall’a.a. 2019/20. È infine infondata la censura sulla partecipazione al procedimento, poiché il coinvolgimento dell’interessato non avrebbe potuto condurre a esiti diversi, e quella sul reclamo statutario, la cui reiezione segue all’infondatezza del ricorso sugli atti impugnati. Le spese sono compensate.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.