Emersione e permesso per attesa occupazione: rileva il requisito reddituale del datore (TAR Molise n. 75 del 12.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento di emersione dal lavoro irregolare, il requisito della capacità economica del datore di lavoro previsto dall’art. 9 D.M. 27 maggio 2020 ha consistenza oggettiva e non funzione sanzionatoria: esso è strumentale alla verifica dell’effettività e sostenibilità del rapporto di lavoro. In difetto ab origine di tale requisito, il permesso di soggiorno per attesa occupazione ex art. 103, comma 4, D.L. n. 34/2020 non può essere rilasciato, poiché la norma richiama l’art. 22, comma 11, d.lgs. n. 286/1998 al solo caso di cessazione del rapporto e non consente il rilascio quando la sanatoria sia rigettata per causa risalente al datore. Il diniego del permesso è quindi atto vincolato, con conseguente irrilevanza del difetto di motivazione ex art. 21-octies, comma 2, legge n. 241/1990.

Il Fatto

Un cittadino extracomunitario, irregolare ai tempi dei fatti, era destinatario di una proposta di assunzione a tempo determinato da parte di una società agricola. La società presentava il 17 luglio 2020 istanza di emersione ex art. 103, comma 1, D.L. n. 34/2020, dichiarando un volume d’affari 2019 di euro 397.580,00. L’Ispettorato territoriale del lavoro esprimeva parere negativo, rilevando dall’estrazione del modello IVA 2018 un volume d’affari al netto degli acquisti di euro 5.183,00 e l’assenza del numero di giornate lavorative mensili.

Dopo il preavviso di rigetto, non seguito da osservazioni, il S.U.I. respingeva l’istanza il 7 aprile 2021. La notifica allo straniero non andava a buon fine per irreperibilità. Solo nel febbraio 2022 l’interessato apprendeva il rigetto e chiedeva il permesso per attesa occupazione; la Prefettura rispondeva con nota del 6 aprile 2022, opponendo l’inoppugnabilità del diniego. Il ricorso impugnava il rigetto, la nota e il decreto interministeriale.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto l’eccezione di inammissibilità per tardività. L’art. 3, comma 2, d.P.R. n. 394/1999 e la legge n. 890/1982 regolano la notifica postale; la mancata consegna per irreperibilità relativa del destinatario impone l’applicazione degli artt. 8 e 9 legge n. 890/1982. Il perfezionamento esige la prova dell’avviso di ricevimento della comunicazione di avvenuto deposito (CAD), non essendo sufficiente la spedizione della raccomandata, come chiarito da Cass. civ. 11 luglio 2022, n. 21900 e Cass. civ. SS.UU. 15 aprile 2021, n. 10012. Prodotto il solo modello 23L, la notifica è nulla: il ricorso è tempestivo.

Nel merito, il parere negativo dell’Ispettorato è immune da vizi. L’art. 103, comma 6, D.L. n. 34/2020 demanda al decreto interministeriale la fissazione dei limiti di reddito; l’art. 9 D.M. 27 maggio 2020 richiede euro 30.000,00 annui e, per l’imprenditore agricolo, consente di valutare il volume d’affari al netto degli acquisti. La società non ha offerto alcun principio di prova contrario, né in sede procedimentale né giudiziale. Vale il principio di Cons. Stato n. 8006 del 2022: la titolarità del reddito è presupposto indefettibile.

Quanto alla nota prefettizia del 6 aprile 2022, essa ha valenza provvedimentale reiettiva. La Prefettura è competente: l’art. 14 d.lgs. n. 139/2000 consente al funzionario prefettizio preposto all’area, ove è incardinato il S.U.I., di adottare l’atto in forma monocratica. Il suo difetto di motivazione, fondato sull’erronea inoppugnabilità del diniego, non determina però annullamento: il permesso per attesa occupazione presuppone una domanda di emersione valida, e il rigetto legittimo lo rende atto dovuto ai sensi dell’art. 21-octies, comma 2, legge n. 241/1990.

Il terzo motivo è infondato. La disciplina del 2020, diversamente da quella del d.lgs. n. 109/2012, limita il richiamo all’art. 22, comma 11, d.lgs. n. 286/1998 al solo caso di cessazione del rapporto e non contempla il rilascio del permesso quando la sanatoria sia rigettata per causa imputabile al datore: il carattere eccezionale impone applicazione restrittiva (Cons. Stato n. 8576 del 2022). La carenza reddituale ha consistenza oggettiva e non integra una delle cause esclusivamente imputabili al datore di lavoro. Il ricorso è rigettato, con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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