Piazza dei Miracoli, revoca delle concessioni e decoro urbano (Cons. Stato n. 9501 del 26.11.2024)
Principi di diritto (Massima)
La deliberazione comunale adottata ai sensi dell’art. 52, comma 1-ter, decreto legislativo n. 42/2004, volta a vietare usi non compatibili con il decoro dei complessi monumentali, costituisce atto di pianificazione e programmazione del territorio, per il quale non sussiste obbligo di motivazione in ordine alle ragioni dei divieti o delle restrizioni, né trovano applicazione le disposizioni sulla partecipazione al procedimento. Il protocollo di intesa tra amministrazioni, riconducibile all’art. 15, legge n. 241/1990, non è fonte di pregiudizio diretto e concreto per i privati, esaurendosi in un modulo di collaborazione istituzionale destinato a concretizzarsi in atti successivi. Il beneficiario di una concessione di occupazione di suolo pubblico è titolare di un interesse legittimo e non di un diritto soggettivo sul bene demaniale, con conseguente insussistenza di un diritto di insistenza al mantenimento dell’occupazione. Il rinnovo delle concessioni già in essere non vincola l’amministrazione a conservare l’assetto precedente.
Il Fatto
Gli appellanti, esercenti di attività commerciale su aree pubbliche, impugnavano davanti al TAR Toscana gli atti prodromici della nuova regolazione comunale delle aree destinate al commercio, tra cui il protocollo di intesa sottoscritto per l’attuazione dell’art. 52, comma 1-ter, decreto legislativo n. 42/2004 e l’atto costitutivo del Comitato interistituzionale per il decoro urbano. Con motivi aggiunti censuravano gli atti esecutivi, segnatamente la deliberazione consiliare recante il nuovo Piano e regolamento del commercio su aree pubbliche.
Il giudice di primo grado dichiarava inammissibile il ricorso principale per sopravvenuta carenza di interesse e respingeva i motivi aggiunti, con condanna alle spese. Proponevano appello gli operatori, dolendosi della declaratoria di inammissibilità e della reiezione delle censure di merito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge anzitutto il motivo sull’erronea declaratoria di inammissibilità. Il protocollo di intesa impegna il Comune a fornire la ricognizione degli usi in atto, a individuare aree alternative e a recepire gli esiti nella pianificazione: attività che non è fonte immediata di pregiudizio diretto e concreto, dovendo trovare concretizzazione nel nuovo Piano dei posteggi e nel nuovo Regolamento. Il primo giudice ha quindi correttamente applicato il principio di Cons. Stato, Sezione V, n. 442/2020, secondo cui il modulo procedimentale dell’intesa è riconducibile allo schema dell’accordo tra pubbliche amministrazioni ex art. 15, legge n. 241/1990 e non si traduce senz’altro in provvedimenti con effetti esterni diretti.
Analoga conclusione vale per il Comitato interistituzionale, privo di soggettività autonoma, la cui incidenza sulla sfera dei ricorrenti si è concretizzata solo con l’adozione della pianificazione. Il Collegio aggiunge che, anche a prescindere dall’inammissibilità, le censure non avrebbero avuto esito favorevole: risulta la sottoscrizione digitale dell’atto di comunicazione dell’Intesa, gli interessi dei ricorrenti sono stati considerati mediante il trasferimento provvisorio in area adiacente, gli atti finali sono stati adottati sollecitamente e quindi impugnabili con motivi aggiunti.
Nel merito, la Corte esclude le violazioni del Regolamento comunale, dell’art. 52, comma 1-ter, decreto legislativo n. 42/2004 e della normativa regionale, nonché l’eccesso di potere per contraddittorietà e illogicità nella collocazione dei posteggi. Rileva che le bancarelle non potranno ragionevolmente fare rientro in Piazza dei Miracoli e che i ricorrenti non hanno allegato concrete collocazioni alternative compatibili con l’interesse pubblico al decoro dei complessi monumentali. I lavori di riqualificazione delle aree limitrofe, finanziati con fondi PNRR, sono in corso con compimento previsto per il 2026.
La delibera adottata ai sensi dell’art. 52, comma 1-ter, decreto legislativo n. 42/2004 costituisce atto di pianificazione, per il quale non è previsto obbligo di motivazione dei divieti né applicazione delle disposizioni sulla partecipazione. Il beneficiario di una concessione di bene pubblico è titolare di un interesse legittimo, non di un diritto soggettivo sul bene demaniale: non è configurabile un diritto di insistenza al mantenimento dell’occupazione, revocabile per ragioni di interesse pubblico.
Le strutture fisse contribuiscono al decoro urbano senza gravare in modo sproporzionato sugli esercenti, e il canone posto a loro carico remunera l’utilizzo della struttura e controbilancia la spesa pubblica. Il previo rinnovo delle concessioni fino al 2034 non vincola l’amministrazione, poiché i rinnovi riguardano atti singoli mentre la pianificazione è atto generale, e la concessione non conferisce un diritto di insistenza immodificabile. L’appello è pertanto respinto, con compensazione delle spese del grado.
Nota della Redazione
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