La notifica collettiva agli eredi non prova l’accettazione dell’eredità (Cass. civ. Sez. 3 n. 3267 del 13.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nell’ipotesi di riassunzione del processo per morte di una parte mediante notifica agli eredi collettivamente e impersonalmente, ai sensi dell’art. 303, secondo comma, cod. proc. civ., l’accertamento della qualità di erede resta assoggettato ai principi generali sull’onere della prova di cui all’art. 2697 cod. civ., non potendosi desumere dalla mera costituzione in giudizio o dalla mancata proposizione dell’impugnazione un’accettazione tacita dell’eredità. La ricezione di un atto notificato al chiamato all’eredità non implica accettazione, poiché il comportamento inerte non costituisce una condotta dispositiva di un diritto o di una facoltà spettanti al de cuius. La sentenza che accoglie l’azione revocatoria non comporta un accertamento del credito tutelato con l’azione stessa, la cui cognizione avviene in modo meramente incidentale, sicché essa non costituisce titolo esecutivo per il pagamento del credito del quale è stata accertata la sussistenza.
Il Fatto
Le società ricorrenti intimavano precetto per il pagamento di una somma, quale credito restitutorio derivante dall’esecuzione di una condanna poi riformata, nei confronti dei chiamati all’eredità e del terzo proprietario di immobili oggetto di un atto di disposizione impugnato con azione revocatoria. Gli intimati proponevano opposizione all’esecuzione, eccependo la carenza di legittimazione passiva per mancata accettazione dell’eredità e l’omessa notifica del titolo esecutivo. Il Tribunale rigettava l’opposizione, ma la Corte d’appello, riformando la sentenza, accoglieva l’appello ritenendo che le sentenze poste a fondamento del precetto non costituissero titoli esecutivi e che gli opponenti non avessero acquisito la qualità di eredi. Avverso tale sentenza le società proponevano ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte ha ritenuto preliminare l’esame del terzo motivo di ricorso, concernente la violazione dell’art. 303 cod. proc. civ. e dell’art. 476 cod. civ., in quanto dalla sua eventuale fondatezza sarebbe derivata la qualità di eredi dei controricorrenti e la loro conseguente responsabilità per i debiti ereditari. Le ricorrenti assumevano che la mancata proposizione dell’appello avverso la sentenza notificata collettivamente e impersonalmente agli eredi integrasse un atto di accettazione dell’eredità.
Il Collegio ha rigettato l’assunto, richiamando il principio affermato da Cass. n. 1330 del 2024, secondo cui, in caso di notifica agli eredi collettivamente e impersonalmente, l’accertamento della qualità di erede resta assoggettato ai principi generali sull’onere della prova, non potendosi desumere dalla mera costituzione in giudizio l’accettazione tacita. La mancata proposizione dell’atto di appello è stata qualificata come comportamento meramente inerte, dal quale non può desumersi alcuna manifestazione di volontà univoca, tanto più che il chiamato, non essendo nominativamente indicato nell’atto notificato, non è onerato di alcuna costituzione o impugnazione per contestare pretese riferibili a un’eredità non ancora accettata. La Corte ha richiamato anche Cass. n. 35466 del 2022, secondo cui la ricezione di un atto notificato al chiamato non implica accettazione, essendo l’accettazione tacita configurabile solo in presenza di atti che implichino l’esercizio di diritti già di pertinenza del de cuius.
Dal rigetto del terzo motivo è conseguita la reiezione del primo, atteso che, in mancanza della qualità di eredi, difetta la qualità di debitori, con conseguente inammissibilità del precetto. La Corte ha altresì dichiarato inammissibile la doglianza limitata alle sole spese di lite, non risultando in atti il testo dell’atto di precetto che consentisse di individuarne le componenti. Il secondo motivo è stato ritenuto infondato, poiché la sentenza che accoglie l’azione revocatoria non comporta un accertamento del credito, la cui cognizione avviene in modo incidentale, non perseguendo l’azione fini restitutori, come già affermato da Cass. n. 4212 del 2020 e da Cass. n. 3369 del 2019. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna delle ricorrenti alle spese e attestazione dei presupposti per il versamento del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
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Nota della Redazione
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