L’eccesso di potere giurisdizionale non include la verifica di conformità al diritto UE (Cass. civ. Sez. Un. n. 570 del 10.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’eccesso di potere giurisdizionale per invasione della sfera riservata al legislatore, denunciabile ai sensi dell’art. 111, ottavo comma, Cost., si configura solo quando il giudice speciale applichi una norma da lui stesso creata, non già in relazione all’attività di interpretazione, sia pure estensiva o analogica, di una disposizione di legge. Il controllo della Corte di cassazione sulle decisioni del Consiglio di Stato non include la verifica di conformità della decisione al diritto dell’Unione europea, fatta salva l’ipotesi estrema in cui la decisione contrasti con le pronunce della Corte di giustizia, precludendo l’accesso alla tutela giurisdizionale. Il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia, omesso dal giudice amministrativo, non può essere disposto dalle Sezioni Unite, cui spetta solo vagliare il rispetto dei limiti esterni della giurisdizione.
Il Fatto
L’Ambasciata d’Italia aveva indetto una gara per l’affidamento in concessione di servizi ausiliari al rilascio di visti; all’esito, l’aggiudicazione era stata disposta in favore di un costituendo consorzio, cui partecipava una società di diritto russo. A seguito dell’introduzione delle misure restrittive nei confronti della Federazione Russa, la stazione appaltante dichiarava la decadenza dell’aggiudicazione, disponendo lo scorrimento della graduatoria in favore del secondo classificato.
Il Consiglio di Stato, accogliendo l’appello della mandataria del consorzio, annullava gli atti e dichiarava inefficace il contratto stipulato con il secondo classificato. Avverso tale decisione, la società aggiudicataria in via sostitutiva proponeva ricorso per cassazione, deducendo l’eccesso di potere giurisdizionale del giudice amministrativo per aver applicato una regola non prevista dal regolamento (UE) n. 833/2014, come modificato dal regolamento (UE) n. 576/2022.
La Motivazione della Corte
Le Sezioni Unite, nel disaminare congiuntamente i motivi di ricorso, premettono che entrambe le censure denunciano un asserito eccesso di potere giurisdizionale, imprescindibilmente ancorato all’elaborazione giurisprudenziale della Suprema Corte. Richiamando il proprio costante orientamento, ribadiscono che tale vizio ricorre esclusivamente quando il giudice speciale applichi una norma da lui stesso creata, così esercitando un’attività di produzione normativa che non gli compete, mentre eventuali errori ermeneutici, anche radicali, non investono i limiti esterni del potere giurisdizionale ma soltanto la legittimità del suo esercizio.
La Corte evidenzia che il Consiglio di Stato ha compiuto un’operazione esegetica dell’art. 5-duodecies del regolamento, escludendo la riconducibilità della fattispecie alle previsioni delle lett. a) e c) del par. 1, valorizzando la distinzione tra il consorzio quale soggetto giuridico distinto e la società russa partecipante. Il giudice amministrativo ha inoltre ritenuto applicabile il principio della massima partecipazione e delle regole sulla riorganizzazione dei raggruppamenti temporanei di imprese, in un’ottica sistematica che la ricorrente contesta.
Osservano le Sezioni Unite che la ricorrente, pur evocando lo “sconfinamento”, in realtà censura l’esegesi compiuta dal Consiglio di Stato, prospettando l’opzione interpretativa alternativa e denunciando, in definitiva, dei meri errores in iudicando. Tale sindacato, secondo la Corte, esula dalle proprie funzioni, atteso che il controllo sul rispetto del limite esterno della giurisdizione non include la verifica di conformità della decisione al diritto dell’Unione europea.
La Corte conclude, quindi, per l’inammissibilità del ricorso, assorbita ogni altra questione, e reputa conseguentemente immeritevole di accoglimento anche l’istanza subordinata di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell’Unione europea, che non può essere disposto dalle Sezioni Unite sulla medesima questione su cui il Consiglio di Stato abbia omesso di pronunciarsi.
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Nota della Redazione
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