Liquidazione del compenso al Commissario ad acta e chiusura dell’incidente di esecuzione (TAR Puglia n. 1247 del 19.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza la fase dell’incidente di esecuzione si conclude quando il Commissario ad acta abbia dato integrale esecuzione al giudicato e alle sentenze che hanno nominato e confermato l’incarico, secondo le disposizioni ricevute. Accertato l’adempimento, il giudice liquida il compenso spettante al Commissario ai sensi del D.P.R. n. 115/2002 e del D.M. 30.05.2002, in considerazione dell’attività svolta e della complessità dell’incarico. Il relativo onere è posto a carico dell’amministrazione inadempiente, che deve corrispondere la somma liquidata al Commissario. La peculiarità fattuale e l’evoluzione della controversia, anche per le reiterate istanze di rinvio, giustificano la compensazione integrale delle spese della fase.
Il Fatto
La ricorrente, proprietaria di aree nel territorio comunale, aveva ottenuto con sentenza del TAR Puglia n. 1040/2011 il riconoscimento dell’obbligo del Comune di provvedere sulla istanza di riqualificazione urbanistica, a seguito della decadenza del vincolo espropriativo. Formatosi il giudicato, il Comune non ha ottemperato; con sentenza n. 1782/2013 è stato accertato l’inadempimento e con successiva sentenza n. 335/2020 è stato nominato un Commissario ad acta per l’esecuzione.
Il Commissario ha adottato la deliberazione di riqualificazione, poi parzialmente approvata dalla Regione, e ha depositato relazione e istanza di liquidazione del compenso. La causa è stata più volte rinviata su impulso della ricorrente; da ultimo la parte ha chiesto la condanna del Comune alle spese del giudizio e il pagamento delle spettanze del Commissario.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva che la controversia si è evoluta fino alla sopravvenuta adozione, da parte del Commissario, della deliberazione n. 2 del 25.05.2022 e alla successiva approvazione parziale della variante da parte della Regione Puglia con deliberazione di Giunta Regionale n. 183 del 4.3.2024. Su queste basi ritiene che la fase dell’incidente di esecuzione debba considerarsi conclusa.
Il Commissario, con l’adozione della richiamata deliberazione, ha provveduto a dare integrale esecuzione alla sentenza n. 335/2020, secondo le disposizioni in essa contenute, adempiendo all’incarico ricevuto con decreto prefettizio di delega. La relazione e i documenti in atti dimostrano l’avvenuto adempimento alle sentenze n. 335/2020 e n. 1782/2013, circostanza confermata anche dalla nota di passaggio in decisione della ricorrente.
Quanto alle spettanze, il Collegio ritiene congruo liquidare in favore del Commissario, per l’attività svolta, in considerazione dell’istanza presentata e della complessità dell’incarico, ai sensi del D.P.R. n. 115/2002 e del D.M. 30.05.2002 (artt. 1 e 2), il compenso di € 3.000,00 complessivi, oltre al contributo previdenziale e/o accessori di legge ove dovuti.
Il pagamento della somma è posto a carico del Comune di Torricella, in persona del Sindaco pro tempore, con ordine di corrispondere al Commissario la somma liquidata. Quanto alle spese processuali della fase, la peculiarità fattuale e l’evoluzione della controversia, insieme alle istanze di rinvio richieste anche dalla parte ricorrente, giustificano la loro compensazione integrale. Il Tribunale accoglie pertanto l’istanza di liquidazione nei termini indicati.
Nota della Redazione
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