Difensore di affiliati captato: conversazioni illecite e concorso esterno (Cass. pen. Sez. I n. 35193 del 01.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di intercettazioni, il divieto di cui all’art. 103, comma 5, cod. proc. pen. non riguarda tutte le conversazioni di chi riveste la qualifica di difensore, ma solo quelle relative agli affari nei quali il legale esercita la propria attività, e non si estende quindi alle conversazioni che integrino esse stesse reato. La tardività delle dichiarazioni del collaboratore di giustizia rispetto al termine di centottanta giorni non ne determina l’inutilizzabilità nella fase delle indagini preliminari, in particolare ai fini dell’emissione di misure cautelari. L’omessa o tardiva iscrizione nel registro delle notizie di reato, nel testo anteriore alla riforma Cartabia, non è sindacabile dal giudice e non comporta l’inutilizzabilità degli atti di indagine. Nei reati aggravati ex art. 416-bis.1 cod. pen., la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari non è elisa dal mero decorso del tempo.

Il Fatto

Il Tribunale di Napoli, in sede di riesame, ha confermato l’ordinanza del G.i.p. che aveva applicato la custodia in carcere nei confronti di un avvocato, difensore di numerosi affiliati a un clan camorristico, per i reati di concorso esterno in associazione mafiosa, associazione per delinquere finalizzata a frodi assicurative e plurime fattispecie connesse, tutte aggravate ai sensi dell’art. 416-bis.1 cod. pen..

La difesa ha proposto ricorso per cassazione articolando otto motivi, con successivi motivi aggiunti, contestando la gravità indiziaria, l’utilizzabilità delle dichiarazioni tardive dei collaboratori, l’inutilizzabilità delle intercettazioni per violazione del segreto professionale e del diritto di difesa, la tardività dell’iscrizione nel registro degli indagati e, infine, l’attualità e la concretezza delle esigenze cautelari.

La Motivazione della Corte

La Suprema Corte premette i limiti del sindacato di legittimità in materia cautelare: il controllo concerne la sola verifica dell’adeguatezza delle ragioni addotte dal giudice di merito ai canoni della logica e ai principi di diritto, non la ricostruzione dei fatti né l’apprezzamento delle risultanze probatorie. I primi tre motivi, attinenti alla gravità indiziaria, sono respinti in quanto versati in fatto e consistenti in una critica parcellizzata del compendio indiziario, che è invece imposta una valutazione globale ed unitaria. In ordine al concorso esterno, la Corte ribadisce il principio per cui integra la condotta il concreto, specifico e volontario contributo del professionista idoneo a conservare o rafforzare le capacità operative del sodalizio.

Quanto al quarto motivo, la Corte osserva che la tempestività delle dichiarazioni del collaborante è irrilevante in sede cautelare, poiché la sanzione dell’inutilizzabilità prevista dall’art. 16-quater, comma 1, d.l. 15 gennaio 1991, n. 8, riguarda esclusivamente la fase dibattimentale. L’onere di valutazione particolarmente penetrante dell’attendibilità delle dichiarazioni tardive va modulato in funzione della concreta rilevanza delle stesse ai fini dell’ordinanza, e nel caso di specie i principali elementi provengono dalle intercettazioni.

Con riguardo al quinto motivo, la Corte afferma che il divieto di intercettazione delle conversazioni dei difensori ha ad oggetto le sole comunicazioni relative agli affari nei quali i legali esercitano l’attività, non estendendosi a quelle che integrino esse stesse reato. Il divieto non configura un’immunità assoluta, ma implica una verifica postuma del rispetto dei limiti. Nel caso concreto, le captazioni documentano condotte penalmente rilevanti del professionista indagato, estranee al rapporto fiduciario con gli assistiti.

Sul sesto motivo, relativo alla tardività dell’iscrizione, la Corte richiama la costante giurisprudenza secondo cui, nel testo anteriore alla riforma Cartabia, l’omessa o tardiva annotazione della notitia criminis rientra nell’esclusiva valutazione del pubblico ministero ed è sottratta al sindacato del giudice, senza conseguenze in punto di utilizzabilità degli atti di indagine.

Infine, sui motivi settimo e ottavo, la Corte ribadisce che, per i reati ex art. 275, comma 3, cod. proc. pen., la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari può essere superata solo con l’esaurimento dell’attività associativa. Il cosiddetto “tempo silente” non può, da solo, costituire prova dell’irreversibile allontanamento dal sodalizio, potendo rilevare solo in via residuale. Anche la sospensione dall’albo, rimuovibile e adottata su richiesta dell’indagato, non incide sulle esigenze cautelari. Il ricorso è rigettato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *