Competenza funzionale TAR per poteri ARERA esercitati tramite CSEA e GSE (Cons. Stato n. 8408 del 21.10.2024)
Principi di diritto (Massima)
La competenza funzionale inderogabile del TAR Lombardia, sede di Milano, prevista dall’art. 14, comma 2, cod. proc. amm., si radica in ragione dell’esercizio dei poteri attribuiti dalla legge all’ARERA in materia di energia elettrica e gas, e non della mera impugnazione dei suoi atti. Gli atti adottati dal GSE S.p.A. (verifica, ispezione e controllo) e dalla CSEA (recupero amministrativo delle somme non dovute) costituiscono attività serventi e ausiliarie rispetto alla funzione dell’ARERA e sono a questa esclusivamente imputabili. La circostanza che l’atto materialmente impugnato provenga da CSEA non sposta la competenza, ove la delibera ARERA abbia approvato l’esito dell’ispezione e individuato le modalità di quantificazione delle somme, senza lasciare margini di autonomia decisionale. Il riparto si determina dunque in base alla titolarità sostanziale della funzione esercitata, non alla veste formale dell’autore dell’atto.
Il Fatto
Una società titolare di un impianto alimentato a rifiuti ha impugnato davanti al TAR Lazio il provvedimento con cui la CSEA le ha intimato il versamento di una somma rilevante, a titolo di recupero di incentivi asseritamente percepiti in eccesso nelle annualità 2006-2012 nell’ambito della convenzione CIP 6/92.
L’impugnativa investiva, insieme all’atto di recupero, anche la delibera ARERA n. 872/2017/E/EFR, che aveva approvato la relazione del GSE sull’esito della verifica ispettiva e aveva dettato le modalità di quantificazione delle somme da recuperare, oltre alla nota del GSE e ad altri atti presupposti. Il TAR Lazio, con ordinanza collegiale, ha dichiarato la propria incompetenza territoriale, indicando come competente il TAR Lombardia ai sensi dell’art. 14, comma 2, cod. proc. amm. La società ha proposto regolamento di competenza, sostenendo il ruolo meramente secondario e endoprocedimentale dell’ARERA.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio di Stato muove dalla ricostruzione del rapporto tra gli atti. La delibera ARERA non si è limitata a prendere atto dell’ispezione del GSE, ma l’ha fatta propria, approvandola quale parte integrante della deliberazione, e ha dettato essa stessa le modalità di calcolo degli importi da recuperare, indicando i quantitativi di energia incentivati in eccesso e la differenza tra prezzi corrisposti e prezzi di ritiro.
Quanto alla CSEA, la Corte rileva che questa non ha svolto alcuna autonoma attività, neppure istruttoria, essendosi limitata a eseguire la delibera dell’Autorità, che aveva già individuato le modalità di quantificazione senza lasciare alcun margine di autonomia decisionale. Il Collegio richiama il quadro normativo: l’ARERA si avvale di norma del GSE per le verifiche e i sopralluoghi sugli impianti e della CSEA per il recupero amministrato delle somme, secondo il comma 2 dell’art. 27 della legge n. 99/2009. Tali attività sono serventi e ausiliarie rispetto alla funzione attribuita per legge all’Autorità e a questa soltanto imputabili.
La Corte confuta poi la tesi della ricorrente secondo cui il ruolo di ARERA sarebbe stato marginale. Sotto un concorrente profilo, osserva che nessuno dei motivi di primo grado è rivolto contro un’autonoma volontà decisionale della CSEA: tutte le censure avversano, sotto profili diversi, proprio il potere esercitato da ARERA, sia tramite l’attività ispettiva del GSE, sia tramite l’indicazione delle modalità di quantificazione degli incentivi non spettanti.
Da qui la conferma del principio: la competenza inderogabile si ricollega all’esercizio dei poteri di ARERA, non alla mera impugnazione formale dei suoi atti. Il regolamento di competenza è pertanto respinto, con conferma della competenza del TAR Lombardia, sede di Milano. La novità della questione giustifica la compensazione delle spese della fase.
Nota della Redazione
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