Convenzione urbanistica, onere del privato e inadempimento del Comune (TAR Lombardia n. 823 del 21.10.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di convenzione urbanistica, il termine previsto per la messa a disposizione delle aree necessarie alla realizzazione delle opere pubbliche, se la convenzione non lo qualifica come essenziale, ha natura ordinatoria e il suo superamento non integra di per sé inadempimento. Il maggior costo delle opere che deriva da una modifica imposta dall’ente autorizzatore non è imputabile al Comune, che non ha poteri sul contenuto del provvedimento dell’autorità competente. La domanda di risarcimento del danno proposta prima che il pregiudizio si sia concretizzato è inammissibile per carenza di interesse, quando la convenzione svincola l’edificazione privata dall’esecuzione delle opere di urbanizzazione.
Il Fatto
Con deliberazione n. 5 del 26.2.2020 il Comune approvava un piano attuativo per il recupero di un’area industriale dismessa. Seguiva la convenzione urbanistica con la società, che si impegnava a realizzare un percorso ciclopedonale e una rotatoria, scomputando le opere dagli oneri di urbanizzazione, con espressa rinuncia a ogni rivalsa se il costo fosse risultato superiore.
Il Comune si obbligava a farsi parte diligente per le autorizzazioni e a mettere a disposizione le aree entro tre mesi dalla sottoscrizione. La società lamentava la tardiva consegna delle aree, l’avvio tardivo dell’esproprio e l’aumento dei costi della rotatoria, che la Provincia aveva imposto di modificare con una quarta diramazione. Chiedeva perciò l’accertamento dell’inadempimento e il risarcimento dei danni.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale esamina anzitutto la domanda di adempimento. La ritiene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse: il Comune ha documentato di avere avviato il procedimento espropriativo con atto del 28 aprile 2022, consegnando le aree e consentendo l’avvio dei lavori della pista ciclabile.
Quanto alla rotatoria, il Collegio rileva che l’opera, pur di proprietà comunale, richiede l’autorizzazione della Provincia, che ha imposto la riprogettazione: la rotatoria a tre bracci avrebbe parzialmente intercluso un fondo e reso pericolosa l’immissione sulla strada. Il ritardo e il maggior costo non sono quindi riconducibili al Comune.
Il punto centrale riguarda la natura dei termini. La convenzione non prevede alcun termine essenziale a carico del Comune per la messa a disposizione delle aree: il termine di tre mesi degli artt. 12.3 e 13.3 della convenzione ha natura ordinatoria. Resta fermo l’art. 9.1, che fissa in dieci anni il termine per la realizzazione delle opere.
Sulla domanda risarcitoria, il Tribunale ritiene l’iniziativa giudiziale “in prevenzione”. L’art. 11.1 della convenzione esclude che le problematiche esecutive delle opere possano recare pregiudizio all’edificazione privata e al conseguimento dell’agibilità, che può avvenire anche prima del rilascio dei titoli delle opere pubbliche. Il Comune ha così svincolato la società dal proprio interesse alla realizzazione delle opere.
Ne deriva che la società non ha subito alcun danno attuale da incremento dei costi, né è dimostrata una perdita di chance, potendo l’edificazione essere già realizzata. Il ricorso è pertanto in parte improcedibile e in parte respinto, con compensazione delle spese in ragione della particolarità della vicenda.
Nota della Redazione
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