Competenza funzionale inderogabile TAR Lazio controversie rete elettrica nazionale (TAR Sicilia n. 368 del 03.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
Le controversie comunque attinenti alle procedure e ai provvedimenti concernenti le infrastrutture di trasporto ricomprese o da ricomprendere nella rete di trasmissione nazionale dell’energia elettrica sono devolute alla competenza funzionale inderogabile del TAR Lazio, sede di Roma, ai sensi degli artt. 14 e 135, comma 1, lett. f), c.p.a. La competenza funzionale opera anche quando l’impugnativa investa atti espropriativi e di occupazione temporanea strumentali alla realizzazione dell’opera, restando irrilevante la sede territoriale in cui l’infrastruttura è localizzata. La ratio della concentrazione risiede nell’esigenza di trattazione unitaria del contenzioso suscettibile di incidere sulla funzionalità della rete, caratterizzata da unitarietà e interconnessione non disaggregabili in senso territoriale. Il giudice adito dichiara pertanto il proprio difetto di competenza, con possibilità di riassunzione dinanzi al TAR Lazio nel termine di trenta giorni.

Il Fatto

I ricorrenti hanno impugnato davanti al TAR Sicilia, sezione staccata di Catania, due provvedimenti. Il primo è il decreto con cui Terna S.p.A. ha disposto, ex artt. 49 e 50 del D.P.R. n. 327/2001, l’occupazione temporanea di aree necessarie alla corretta esecuzione dei lavori per la pista di accesso ad alcuni sostegni dell’elettrodotto. Il secondo è il decreto del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica che ha prorogato di quattro anni la dichiarazione di pubblica utilità e la delega all’esercizio dei poteri espropriativi, nonché di cinque anni gli effetti del giudizio favorevole di compatibilità ambientale.

La società resistente ha eccepito in via preliminare l’incompetenza del Tribunale adito in favore del TAR Lazio, sede di Roma. Le Amministrazioni intimate hanno svolto difese nel merito. La causa è stata trattenuta in decisione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ritiene fondata l’eccezione di incompetenza. Il percorso argomentativo muove dal richiamo della precedente pronuncia dello stesso Tribunale su analoga controversia (TAR Sicilia, Catania, Sez. II, 15 novembre 2023, n. 3432) e dal combinato disposto delle norme del codice del processo amministrativo.

L’art. 14, comma 1, c.p.a. devolve funzionalmente alla competenza inderogabile del TAR Lazio le controversie indicate dall’art. 135 e dalla legge. L’art. 135, comma 1, lett. f), c.p.a. ricomprende tra queste, salvo ulteriori previsioni, le controversie di cui all’art. 133, comma 1, lett. o), c.p.a., limitatamente a quelle relative alle infrastrutture di trasporto ricomprese o da ricomprendere nella rete di trasmissione nazionale.

La giurisprudenza richiamata precisa che l’appartenenza della linea elettrica alla rete nazionale comporta l’applicazione delle citate disposizioni, con devoluzione al TAR Lazio delle controversie comunque attinenti alle procedure e ai provvedimenti della pubblica amministrazione o dei soggetti equiparati (tra le altre, TAR Calabria, Catanzaro, Sez. II, 22 maggio 2017, n. 820; Cons. Stato, Sez. V, 14 marzo 2024, n. 2492; Sez. VI, 29 gennaio 2016, n. 354).

Il Collegio individua la ratio della concentrazione nell’esigenza di assicurare la trattazione unitaria di tutto il contenzioso suscettibile di incidere sulla funzionalità della rete elettrica nazionale e, dunque, sulla continuità e affidabilità del servizio pubblico di trasporto dell’energia sull’intero territorio nazionale, in conseguenza dei caratteri di unitarietà e interconnessione della rete, non disaggregabile in senso territoriale (arg. ex TAR Lazio, Roma, Sezione II-bis, 20 dicembre 2016, n. 12673).

Nel caso concreto, il progetto definitivo dell’elettrodotto a 380 kV è stato approvato con decreto interministeriale che qualifica le opere come parte della rete nazionale di trasporto dell’energia elettrica e del Piano di Sviluppo della Rete di Trasmissione Nazionale. Da qui la dichiarazione di incompetenza del Tribunale adito, con riassunzione dinanzi al TAR Lazio nel termine perentorio di trenta giorni ex art. 15, comma 4, c.p.a., e la compensazione delle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *