Rinnovo CCNL e minimi salariali inderogabili: legittima l’esclusione dell’offerente (TAR Lombardia n. 369 del 03.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nelle procedure di affidamento di servizi, la stazione appaltante deve verificare, prima dell’aggiudicazione, il rispetto dei minimi salariali retributivi di cui alle tabelle ministeriali, ai sensi dell’art. 95, comma 10 e dell’art. 97, comma 5, lett. d), d.lgs. n. 50/2016. La richiesta di chiarimenti tutela l’interesse pubblico a un quadro chiaro sul costo del lavoro e quello del concorrente a dissipare i dubbi; essa non impone però un obbligo di confutazione analitica dei chiarimenti, potendo la reiezione delle giustificazioni desumersi dalla motivazione del provvedimento finale. Il costo orario minimo va determinato dividendo il minimo contrattuale conglobato mensile per il divisore previsto dal CCNL applicato, non per le ore medie lavorate indicate nelle tabelle ministeriali, che esprimono un dato variabile e non vincolante. Il rispetto dei minimi salariali inderogabili non ammette giustificazioni e non può essere assorbito da risparmi su altre voci o dall’utile di commessa; l’aumento salariale da rinnovo del CCNL intervenuto nel corso della gara costituisce evento fisiologico e prevedibile dall’operatore diligente. Il costo del lavoro che, a partire dall’entrata in vigore dei nuovi minimi, risulti inferiore ai trattamenti inderogabili impone l’esclusione dalla gara.
Il Fatto
Una fondazione ospedaliera indice una procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 d.lgs. n. 50/2016, per i servizi di trasporto sanitario e di materiale biologico, articolata in due lotti. La società ricorrente partecipa al lotto 2 e si colloca al secondo posto in graduatoria, preceduta da altra cooperativa, poi esclusa per omessa indicazione della stima della manodopera.
Avviata la verifica dei costi del lavoro sulla seconda classificata, la stazione appaltante rileva un costo orario della manodopera inferiore ai minimi del CCNL applicato e, con provvedimento dell’11.10.2024, esclude la ricorrente. Questa impugna l’aggiudicazione e, con motivi aggiunti, l’esclusione, dolendosi del metodo di calcolo e dell’irrilevanza del rinnovo collettivo sopravvenuto.
La Motivazione della Corte
In via preliminare il Collegio dichiara l’improcedibilità del ricorso introduttivo, essendo l’aggiudicazione impugnata stata annullata in autotutela. Passa quindi all’esame dei motivi aggiunti.
Sul piano procedimentale, il Tribunale esclude la violazione del contraddittorio. La Fondazione ha richiesto chiarimenti in più occasioni, ha esaminato le risposte e nel provvedimento finale ha dato atto del mancato rispetto dei minimi: ciò vale come reiezione implicita delle giustificazioni. La norma, si legge, non impone un obbligo di confutazione analitica, ma solo di richiedere ed esaminare i chiarimenti.
Nel merito, il Collegio corregge il criterio del RUP. Le ore medie lavorate indicate nelle tabelle ministeriali misurano il costo medio orario del lavoro e variano da impresa a impresa: dividerle per la retribuzione minima produce un dato falsato. Il parametro certo è invece il divisore del CCNL applicato, che quantifica la paga oraria del minimo conglobato mensile. Ne consegue che il costo orario minimo è pari a 8,63 euro, importo effettivamente offerto dalla ricorrente.
Tuttavia, rileva il Tribunale, il rinnovo del CCNL del 26.1.2024 ha elevato i minimi conglobati mensili, con decorrenza da febbraio 2024 e ulteriori scatti fino al 2026. Applicando il corretto divisore, il costo orario minimo sale a 8,83 euro già da febbraio 2024 e a 9,36 euro da gennaio 2025. Il costo offerto, pari a 8,93 euro, risulta quindi inferiore ai trattamenti inderogabili sopravvenuti.
Il Collegio ritiene che l’aumento salariale non possa essere neutralizzato da risparmi su altre voci o dall’utile di commessa, posto il divieto di giustificazioni in materia di trattamenti minimi. Il rinnovo collettivo è evento fisiologico e prevedibile per l’operatore diligente che partecipi a una gara in cui si applica la disciplina sui minimi. L’esclusione disposta dalla stazione appaltante è quindi legittima; il ricorso per motivi aggiunti è respinto e le spese sono compensate.
Nota della Redazione
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