Competenza del sindaco sulle ordinanze di rimozione rifiuti, non del dirigente (TAR Sicilia n. 2048 del 31.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 192, comma 3, d.lgs. n. 152/2006 attribuisce espressamente al sindaco la competenza ad adottare le ordinanze di rimozione e smaltimento dei rifiuti abbandonati. Tale disposizione costituisce norma speciale sopravvenuta e prevalente rispetto all’art. 107, comma 5, d.lgs. n. 267/2000, che in via generale devolve ai dirigenti gli atti di gestione. In applicazione del principio di specialità, la competenza resta in capo all’organo di vertice dell’amministrazione comunale e non si trasferisce al responsabile dell’area tecnica. E’ pertanto affetta da incompetenza l’ordinanza dirigenziale che ordini al privato la pulizia e lo smaltimento dei rifiuti, dovendosi annullare il provvedimento con assorbimento delle ulteriori censure.
Il Fatto
La ricorrente, proprietaria di un immobile nel Comune di Furnari, aveva manifestato nel 2017 la disponibilità a eseguire a proprie spese e a titolo gratuito la pulizia del parcheggio comunale antistante il proprio fondo, area in stato di degrado e utilizzata abusivamente come luogo di scarico di rifiuti. Il Comune aveva autorizzato l’intervento, precisando la ricorrente che l’impegno non si estendeva alla custodia e alla vigilanza dell’area, di esclusiva proprietà comunale. Dopo alcuni anni l’ente revocava in autotutela l’autorizzazione, contestando inadempimenti.
Con ordinanza dirigenziale n. 22 del 06.11.2023, adottata dal Responsabile dell’Area Tecnica, il Comune ordinava alla ricorrente di provvedere alla pulizia e allo smaltimento dei rifiuti abbandonati, richiamando l’art. 192 d.lgs. n. 152/2006. La ricorrente impugnava il provvedimento deducendo violazione degli artt. 1 e 3 della legge n. 241/1990, incompetenza ed eccesso di potere per travisamento e illogicità. Il Comune non si costituiva.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla censura di incompetenza, potenzialmente assorbente. Il provvedimento impugnato risulta adottato dal Responsabile dell’Area Tecnica e non dal sindaco: su questo dato si concentra la verifica di legittimità.
Il Tribunale richiama un orientamento consolidato secondo cui l’art. 192, comma 3, d.lgs. n. 152/2006, nel prevedere espressamente la competenza del sindaco, è norma speciale sopravvenuta rispetto all’art. 107, comma 5, d.lgs. n. 267/2000, e su di essa prevalente. Il richiamo è a Cons. Stato, Sez. IV, n. 2195 del 2018, Sez. V, n. 57 del 2016 e Sez. V, n. 4061 del 2008.
La stessa Sezione aveva già dato continuità a tale indirizzo con la sentenza n. 7239 del 2019, affermando la competenza del sindaco ad emanare le ordinanze in materia di rimozione di rifiuti anche dopo l’entrata in vigore del d.lgs. n. 267/2000 e fino al d.lgs. n. 152/2006, che ha ribadito tale competenza. Il Collegio cita altresì Cons. Stato, Sez. II, n. 6326 del 2020, che conferma l’individuazione dell’organo di vertice quale soggetto competente.
Facendo propria questa interpretazione, il Tribunale ritiene il provvedimento viziato da incompetenza e accoglie il ricorso, dichiarando assorbite le altre censure. L’assorbimento evita, secondo il richiamo a TAR Puglia – Lecce, Sez. I, n. 2515 del 2006, un inammissibile giudizio anticipato sul futuro comportamento dell’autorità competente. Il Comune è condannato alla refusione delle spese, liquidate in 2.000,00 euro oltre accessori.
Nota della Redazione
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