Direzione lavori affidata senza vincolo contrattuale e ius superveniens (TAR Sicilia n. 2040 del 31.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’incarico professionale conferito da un ente locale con convenzione risalente non estende la propria efficacia agli affidamenti successivi, quando la relativa esecuzione sia stata subordinata a una condizione sospensiva di finanziamento e al momento del suo avveramento viga un regime che impone la selezione pubblica del progettista. La convenzione che ometta di fissare un termine certo di durata dell’incarico è viziata per contrasto con l’art. 12 del R.D. n. 2440/1923. Ne consegue la legittimità del provvedimento che affidi a personale interno dell’ente l’attività di direzione lavori, restando esclusa la configurabilità di un vincolo contrattuale in favore del professionista originariamente incaricato.
Il Fatto
I ricorrenti, professionisti incaricati dal Comune nel 1983 della progettazione, direzione, misura e contabilità dei lavori di completamento della rete fognante cittadina, hanno impugnato la delibera di Giunta n. 204 del 5.05.2020, con cui l’ente ha autorizzato personale dei propri uffici tecnici e amministrativi a prestare, per il Commissario Unico Depurazione, le attività di direzione lavori, coordinamento della sicurezza e procedure espropriative relative all’opera di completamento della rete fognaria e alla costruzione dell’impianto di depurazione del sistema fognante Nord.
I ricorrenti hanno dedotto la violazione dell’art. 97 Cost., del principio di tutela dell’affidamento e dell’art. 3 della convenzione del 25 luglio 1983, sostenendo che l’attività di direzione lavori rientrasse nell’incarico originario, già riconosciuto da un precedente del Tribunale passato in giudicato. Hanno proposto quattro ricorsi per motivi aggiunti avverso il quadro economico approvato dal Commissario, la nota del Comune sulla disponibilità a costituire l’ufficio di direzione lavori, la delibera di Giunta n. 140 del 3.04.2024 con l’atto di intesa e la nomina formale del direttore dei lavori. Il Comune non si è costituito; il Commissario si è costituito con memoria di stile.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge il ricorso principale. La tesi dei ricorrenti muove dalla premessa che l’incarico del 1983 inglobi ogni successivo sviluppo dell’attività, ma tale lettura non è condivisibile: la convenzione non può ritenersi comprensiva di tutti gli eventuali aggiornamenti e dalla sua lettura non emerge alcun vincolo riferito agli affidamenti successivi. Su questo punto il Tribunale prende espressamente le distanze dal proprio precedente richiamato dai ricorrenti.
La convenzione del 25.7.1983 presenta, inoltre, un profilo di invalidità: l’esecuzione dell’incarico progettuale non è stata sottoposta ad alcun limite di durata, in contrasto con l’art. 12 del R.D. n. 2440/1923, che impone alle pubbliche amministrazioni contraenti di fissare termine e durata certa per l’adempimento.
Assume rilievo decisivo lo ius superveniens. La valenza degli stralci successivi di progettazione era subordinata alla condizione sospensiva della concessione del finanziamento, intervenuto solo con la deliberazione CIPE del 30.4.2012. A quella data vigeva il regime che contempla l’onere della selezione pubblica per la scelta del progettista, mentre l’incarico del 1983 era stato conferito con scelta ad personam. La pretesa dei ricorrenti di estendere quel rapporto al nuovo affidamento si scontra, pertanto, con il mutato quadro normativo.
Quanto ai motivi aggiunti, i ricorrenti hanno riproposto esclusivamente, per illegittimità derivata, le censure del ricorso introduttivo. Non essendo riscontrati i vizi denunciati avverso gli atti gravati in via principale, anche i ricorsi aggiunti sono infondati. Il Collegio esclude la necessità di un ulteriore differimento per concedere termini a difesa, rilevando che le parti resistenti non hanno formulato istanze e non sono comparse, e coniugando il principio di disponibilità del processo con quello di celerità, stante la vetustà della causa e la presentazione di tre motivi aggiunti a ridosso dell’udienza.
Il rigetto degli atti impugnati comporta il rigetto della domanda risarcitoria, non ravvisandosi illegittimità dell’attività amministrativa. Le spese di lite sono compensate, in considerazione delle difformi statuizioni del precedente del TAR Catania n. 2829 del 3 novembre 2016.
Nota della Redazione
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