Competenza territoriale e assorbimento delle condotte di detenzione e cessione di stupefacente (Cass. pen. Sez. VI n. 34846 del 29.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di competenza territoriale per il delitto associativo di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309/1990, il giudice che vi provvede applicando il criterio residuale dell’art. 16, comma 1, cod. proc. pen. deve individuare il primo reato fine in concreto commesso, non limitandosi a richiamare la relativa contestazione. A tal fine occorre verificare se le condotte di detenzione e successiva cessione della medesima sostanza integrino un unico fatto concreto con assorbimento delle azioni tipiche minori, oppure reati concorrenti materialmente. L’assorbimento presuppone l’identità dell’oggetto materiale, l’imputabilità delle condotte ai medesimi soggetti e la contiguità temporale senza apprezzabili soluzioni di continuità. Il giudice del riesame che ometta tali verifiche incorre in motivazione viziata, con annullamento dell’ordinanza e rinvio.

Il Fatto

Il Tribunale di Salerno, in sede di riesame, ha confermato la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di un indagato ritenuto gravemente indiziato del reato di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309/1990, per avere partecipato a un sodalizio dedito al traffico di stupefacenti, con funzioni di stretto collaboratore di un soggetto apicale del gruppo.

Avverso l’ordinanza l’indagato ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi, il primo dei quali relativo alla competenza per territorio. Si è sostenuto che il centro operativo del sodalizio si collocasse in comuni della provincia di Avellino e che, pertanto, la competenza spettasse al Tribunale distrettuale di Napoli, non a quello di Salerno.

La Motivazione della Corte

La Sezione VI ha ritenuto fondato il primo motivo, di valenza assorbente rispetto agli altri. Il Tribunale del riesame, non potendo individuare il luogo di stipula dell’accordo criminoso, aveva fatto ricorso all’art. 16 cod. proc. pen., agganciando la competenza al reato fine più grave e commesso per primo, individuato nel capo 10 dell’imputazione relativo a tre episodi di trasporto di ingenti partite di droga nell’agro nocerino.

La Corte ha però rilevato che il capo 10 contesta una pluralità di condotte compiute da più soggetti in tempi diversi, la prima delle quali consiste nella detenzione di sostanza stupefacente presso l’abitazione di uno degli indagati, sita in provincia di Avellino. Il Tribunale ha quindi errato nel collocare il primo reato fine nel luogo di successivo trasporto e cessione, senza prima risolvere il rapporto tra la condotta di detenzione e quelle successive.

Sul punto la Corte richiama i principi consolidati in materia di art. 73 d.P.R. n. 309/1990: le condotte tipiche alternative perdono individualità e vengono assorbite nell’ipotesi più grave quando costituiscono manifestazione di disposizione della medesima sostanza, poste in essere contestualmente o senza apprezzabile soluzione di continuità in vista di un unico fine (Sez. III n. 7404 del 2015, Sez. VI n. 22549 del 2017, Sez. III n. 23759 del 2023). Il concorso formale è configurabile solo in presenza di identità di oggetto materiale, identità soggettiva e contiguità temporale (Sez. VI n. 9477 del 2009).

Il Tribunale non ha fatto corretta applicazione di tali principi. Non ha chiarito perché la condotta originaria di detenzione debba essere assorbita nelle successive, né se sia imputabile ai medesimi soggetti autori del trasporto e della cessione, né infine se sussista contiguità temporale, non essendo stato accertato da quanto tempo la sostanza fosse detenuta nel luogo da cui fu poi prelevata.

Ne è derivata l’annullamento dell’ordinanza impugnata, con rinvio al Tribunale di Salerno perché, in sede di rinvio, applichi i principi indicati e verifichi — ai sensi dell’art. 309, comma 7, cod. proc. pen. — la competenza propria e quella del giudice delle indagini preliminari che ha emesso l’ordinanza genetica. I residui motivi restano assorbiti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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