Rapina e altruità del bene: possesso rileva anche senza titolo (Cass. pen. Sez. II n. 40430 del 16.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di rapina, l’altruità della cosa sottratta non presuppone la proprietà in capo alla persona offesa, essendo sufficiente il possesso inteso come relazione e dominio di fatto con la res, configurabile anche in assenza di titolo giuridico e persino quando si sia costituito in modo clandestino o illecito. Tale principio, affermato per il furto, si estende alla rapina, che presenta il quid pluris della violenza o minaccia, non essendo l’altruità esclusa neppure quando l’agente abbia mantenuto la proprietà del bene cedendone il possesso alla vittima. Integra il delitto anche la sottrazione finalizzata a un’utilità di natura morale o sentimentale, quale qualsiasi soddisfazione che l’agente si riprometta di trarre dalla cosa. È inammissibile, perché non consentita, la doglianza che deduca la violazione dell’art. 192 cod. proc. pen. sotto il motivo di violazione di legge.

Il Fatto

La vicenda trae origine da un’imputazione per rapina aggravata e lesioni personali. Due imputati, in concorso tra loro e con un terzo, venivano ritenuti responsabili dei fatti, dapprima con sentenza del giudice per l’udienza preliminare a seguito di giudizio abbreviato condizionato, poi in parziale riforma dalla Corte di appello di Roma, che riduceva l’aumento per la continuazione e rideterminava la pena, sostituendo l’interdizione perpetua con quella temporanea.

Avverso tale pronuncia entrambi gli imputati proponevano ricorso per cassazione con due distinti atti. Con un atto si contestava la qualificazione giuridica del fatto, sostenendosi che l’auto sottratta era di proprietà degli stessi imputati e che il fine perseguito era recuperare un proprio bene e impedire l’allontanamento della minore, con conseguente assenza di altruità e di ingiusto profitto. Con l’altro si deducevano ulteriori censure, tra cui la mancata declaratoria di estinzione per remissione di querela del reato di lesioni e l’omessa considerazione delle attenuanti generiche e della recidiva.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione esamina congiuntamente il motivo del primo ricorso e il primo dell’altro, di contenuto sovrapponibile. Le censure relative alla valutazione delle risultanze probatorie sono dichiarate non deducibili: il Collegio ribadisce che le doglianze concernenti la violazione dell’art. 192 cod. proc. pen. non possono essere introdotte con il motivo di violazione di legge, richiamando sul punto l’orientamento delle Sezioni Unite n. 29541 del 16.07.2020.

Il dedotto travisamento delle prove è giudicato generico, perché il ricorso non indica gli elementi probatori rispetto ai quali i giudici di merito sarebbero incorsi in errore, né assolve l’onere di autosufficienza imposto dall’art. 165-bis disp. att. cod. proc. pen., introdotto dall’art. 7, comma 1, d.lgs. n. 11/2018.

Nel merito, il rilievo sulla mancata riqualificazione del fatto è infondato. La Corte d’appello ha affrontato il tema ritenendo integrato il delitto di rapina. Il bene giuridico protetto, secondo la pronuncia delle Sezioni Unite n. 40354 del 18.07.2013, non è solo la proprietà ma anche il possesso, quale relazione di fatto che non richiede la disponibilità materiale. L’elaborazione successiva — Sez. II n. 44707 del 25.10.2024 — ha chiarito che, rispetto all’art. 628 cod. pen., l’altruità non è esclusa se l’agente ha mantenuto la proprietà cedendone il possesso alla vittima.

Quanto all’ingiusto profitto, la sottrazione dell’auto ha di per sé costituito indebita utilità economica, sufficiente a integrare il delitto, che si configura anche in caso di vantaggio di natura morale o sentimentale, come affermato da Sez. II n. 37861 del 09.06.2023 e Sez. II n. 23177 del 16.04.2019.

È infondato il motivo sulla mancata estinzione del reato di lesioni per remissione di querela: il reato, commesso per eseguire la rapina, è procedibile d’ufficio per l’aggravante del nesso teleologico (artt. 585, 576 e 61 cod. pen.). Parzialmente fondato è invece il terzo motivo: la Corte d’appello ha omesso di pronunciarsi sulla disapplicazione della recidiva reiterata specifica. La sentenza è annullata con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello, con dichiarazione di irrevocabilità della responsabilità, disponendosi l’oscuramento dei dati identificativi ai sensi dell’art. 52 d.lgs. n. 196/2003.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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