Competenza territoriale e contributi ISMEA con graduatoria nazionale (TAR Friuli-Venezia Giulia n. 228 del 10.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di agevolazioni concesse dal Fondo per l’innovazione in agricoltura, la competenza territoriale si determina applicando i criteri di cui all’art. 13 c.p.a., con la precisazione che il criterio della sede dell’autorità che ha adottato l’atto e quello dell’efficacia spaziale dello stesso operano in logica di complementarietà e di reciproca integrazione. Qualora la procedura di concessione di contributi sia oggetto di un bando di portata nazionale e sfoci in un’unica graduatoria di beneficiari dislocati sull’intero territorio, la determinazione di ammettere o escludere il richiedente incide sull’unitaria conformazione nazionale del Fondo, senza che i relativi effetti possano essere frazionati in funzione della sede della singola impresa istante. Ne deriva la competenza del TAR Lazio, sede di Roma, non rilevando che l’ambito operativo dell’impresa istante sia limitato a una singola Regione.
Il Fatto
Un imprenditore agricolo ha impugnato davanti al TAR Friuli-Venezia Giulia il provvedimento con cui ISMEA ha respinto la sua domanda di concessione dell’agevolazione prevista dal Fondo per l’innovazione in agricoltura – Anno 2024, di cui all’art. 1, commi 428 e seguenti, della legge n. 197/2022. Il rigetto si fondava sulla ritenuta sussistenza di un motivo di esclusione, con conseguente incapacità di contrarre con la P.A., e sul mancato rispetto dei requisiti previsti dall’art. 2 delle Istruzioni Operative.
Il ricorrente ha dedotto la nullità del provvedimento per difetto di sottoscrizione, la carenza di motivazione e di istruttoria, nonché il travisamento dei fatti, sostenendo che l’unica condanna riportata fosse una sentenza di patteggiamento che non comporterebbe incapacità a contrarre con la P.A. ISMEA ha eccepito in via preliminare il difetto di competenza territoriale del Tribunale adito, in favore del TAR Lazio, sede di Roma.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ritenuto fondata l’eccezione di incompetenza territoriale. La procedura di concessione delle agevolazioni de qua è oggetto di un bando con portata applicativa nazionale ed è sfociata nell’approvazione di una graduatoria finale di operatori beneficiari dislocati sull’intero territorio nazionale, formata secondo l’ordine cronologico delle domande, tipica dei procedimenti c.d. “a sportello”.
Il Tribunale ha valorizzato la circostanza che l’entità della graduatoria e delle imprese beneficiarie è estesa sino alla consumazione del plafond disponibile. Da ciò deriva che l’eventuale accoglimento del ricorso produrrebbe ricadute sulla graduatoria finale, con possibile pretermissione di controinteressati utilmente collocati. Non viene pertanto in rilievo un finanziamento correlato a interventi localizzati in un determinato territorio o disposto in favore di soggetti situati in un limitato ambito geografico.
Ai fini della competenza, l’art. 13 c.p.a. prevede due criteri in rapporto di complementarietà: il criterio principale è quello della sede dell’autorità che ha adottato l’atto impugnato; ma se la potestà pubblicistica esplica i propri effetti diretti esclusivamente nell’ambito territoriale di un Tribunale periferico, il criterio della sede cede il passo a quello dell’efficacia spaziale dell’atto. Il Collegio richiama sul punto Ad. Plen. n. 13/2021.
Nel caso di specie la competenza del TAR Lazio, sede di Roma, consegue all’applicazione sia del criterio della sede, trattandosi di provvedimento emesso da un’autorità centrale dello Stato con sede legale in Roma, sia del criterio dell’efficacia spaziale dell’atto, venendo in rilievo una procedura sostanzialmente unitaria con un’unica graduatoria ad efficacia ultraregionale. La giurisprudenza richiamata conferma tale esito in fattispecie analoghe.
Il Tribunale ha quindi dichiarato il proprio difetto di competenza territoriale a favore del TAR Lazio, sede di Roma, presso il quale il giudizio potrà essere riassunto ai sensi dell’art. 15, comma 4, c.p.a.. Le spese sono state poste a carico del ricorrente, liquidate in favore di ISMEA, e compensate nei confronti del Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, non avendo lo stesso svolto attività difensiva.
Nota della Redazione
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