Ricostruzione di manufatto preesistente e vincolo paesaggistico sopravvenuto (TAR Puglia n. 1215 del 25.11.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il vincolo paesaggistico sopravvenuto non trova applicazione rispetto alle preesistenze legittimamente realizzate. La ricostruzione di un manufatto assistito da titoli autorizzatori legittimi non integra nuova costruzione e non può essere assoggettata alla disciplina introdotta successivamente alla sua realizzazione. L’amministrazione non può qualificare come area libera il sedime di un’opera legittima al solo fine di applicare il regime vincolistico sopravvenuto. Le ragioni addotte in giudizio a sostegno del diniego, ove costituiscano un quid novi rispetto alla motivazione dell’atto, ne determinano un’inammissibile eterointegrazione postuma. Il giudizio di conformità del progetto va condotto sul manufatto legittimamente esistente, non su quello abusivo.

Il Fatto

La società ricorrente esercita attività di ristorazione su un’area demaniale in località San Vito, dove insisteva un dehors distrutto da un incendio nella notte tra il 7 e l’8 marzo 2017. La società presentava istanza di autorizzazione paesaggistica per la ricostruzione del dehors e il recupero del vano in muratura.

Una prima autorizzazione, rilasciata nel 2017, veniva annullata in autotutela nel 2019, perché le chiusure laterali del manufatto non risultavano comprese nei titoli del 2005. Il gravame avverso l’autotutela era respinto da questo TAR con sentenza n. 1720/2019, confermata in appello. La società presentava quindi nuova istanza, eliminando le chiusure contestate e riducendo l’area coperta alle misure assentite. Il Comune negava comunque l’autorizzazione e la Soprintendenza esprimeva parere negativo parziale; di qui il ricorso e i motivi aggiunti.

La Motivazione della Corte

Il Collegio individua la questione decisiva nella qualificazione dell’intervento. Tutta la costruzione delle amministrazioni resistenti presuppone che l’opera costituisca nuova costruzione, stante l’asserita illegittimità del manufatto preesistente, con conseguente qualificazione del sedime come area libera e piena applicazione del decreto di vincolo del 2017.

Il TAR ritiene invece incontestato che l’intero regime vincolistico non possa trovare applicazione rispetto alle preesistenze legittimamente realizzate. In punto di fatto è pacifico che solo le chiusure laterali fossero abusive, mentre pedana e pergolato aperto erano assistiti da titoli autorizzatori risalenti ai primi anni Duemila, mai oggetto di autotutela. Il Collegio richiama la sentenza n. 1720/2019 della Terza Sezione e la conferma in appello, evidenziando come l’autotutela avesse ad oggetto la sola autorizzazione del 2018 e non i precedenti provvedimenti.

Non convince la tesi erariale, secondo cui la parte legittimamente autorizzata, distrutta dall’incendio prima del vincolo, non sarebbe comunque “preesistente”. Tale argomento costituisce un quid novi rispetto alla motivazione degli atti impugnati e ne rappresenta un’eterointegrazione postuma, dunque inammissibile. La Soprintendenza aveva fondato il parere contrario non sul vincolo di tutela indiretta, ma sulla ritenuta non conformità della preesistenza agli strumenti urbanistici.

La questione si sposta allora sulla conformità del progetto al manufatto legittimamente esistente: una pedana con tettoia aperta. Di tale conformità non può dubitarsi, perché le due varianti del 2020 hanno progressivamente allineato il progetto ai titoli rilasciati per la struttura originaria, eliminando le chiusure contestate. Il ricorso è quindi accolto nei termini indicati; le spese sono compensate in considerazione dell’intero svolgimento della vicenda.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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