Annullata la conferma della componente CRVst per difetto di motivazione (TAR Lombardia n. 3017 del 04.11.2024)
Principi di diritto (Massima)
La conferma del valore della componente tariffaria CRVst da parte di ARERA, in presenza di un sovradimensionamento della stessa accertato dalla medesima Autorità, esige una motivazione adeguata in ordine alle ragioni che giustificano il differimento della riduzione. Il cliente finale allacciato alla rete di distribuzione è titolare di una posizione qualificata e differenziata, che gli consente di impugnare gli atti di regolazione tariffaria: l’onere di sistema integra la bolletta nella parte non negoziabile del rapporto di fornitura. Il sindacato del giudice amministrativo sulla discrezionalità tecnica verifica la plausibilità della scelta regolatoria, ma non può sostituirsi alla valutazione dell’Autorità. L’autonomia dei periodi di regolazione tariffaria impedisce di considerare meramente confermativi gli atti che rivedano le condizioni di mercato.
Il Fatto
La ricorrente, impresa industriale gasivora con stabilimento allacciato alla rete di distribuzione, impugna le delibere con cui ARERA ha aggiornato la componente addizionale CRVst della tariffa di trasporto del gas. Con il ricorso introduttivo contesta la delibera 297/2023/R/com, nella parte in cui ha confermato il valore della componente fino al 31 dicembre 2023; con due successivi ricorsi per motivi aggiunti impugna le delibere 429/2023/R/COM e 113/2024/R/COM, che hanno ridefinito il valore della medesima componente.
La ricorrente deduce eccesso di potere per difetto di istruttoria e motivazione, irragionevolezza, violazione dei principi di concorrenza e proporzionalità, lamentando in particolare che la componente sarebbe applicata in modalità flat su tutto il consumo e penalizzerebbe solo le imprese collegate alla rete di distribuzione. ARERA e Snam Rete Gas eccepiscono il difetto di legittimazione attiva del cliente finale e l’inammissibilità per mancata impugnazione degli atti presupposti.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge l’eccezione di difetto di legittimazione. Richiamando la pronuncia dell’Ad. Plen. n. 9 del 2014, ribadisce le tre condizioni dell’azione di annullamento: titolo, interesse e legitimatio ad causam. Applicando l’insegnamento della Sez. VI n. 2260 del 2022, rileva che la componente CRVst costituisce un onere di sistema non liberamente negoziabile, riversato dalle imprese di trasporto alla Cassa per i servizi energetici e ambientali. Tale onere incide sulla bolletta del cliente finale e lo distingue dal quisque de populo, radicando la sua legittimazione a impugnare gli atti di regolazione tariffaria.
Superata anche l’eccezione di inammissibilità per mancata impugnazione degli atti presupposti, in forza del principio di autonomia dei periodi di regolazione, il Collegio accoglie parzialmente il primo motivo del ricorso introduttivo. La delibera 297/2023/R/com conferma la tariffa a 6,50 centesimi di euro/smc dal 1° luglio al 30 settembre 2023, benché la stessa ARERA avesse rappresentato nelle premesse un miglioramento dello scenario di prezzo del gas e un sovradimensionamento della componente. In presenza di tale accertamento, l’Autorità aveva l’onere di motivare la scelta di posporre la riduzione al 1° gennaio 2024: la carenza di motivazione determina l’annullamento della conferma per quel periodo, con obbligo di ridefinire la tariffa, non potendo operare la riespansione della tariffa precedente.
È invece infondata l’impugnazione della determinazione che ha fissato la componente a 3,50 centesimi dal 1° gennaio 2024: la ricorrente non individua la norma che imporrebbe una correlazione biunivoca tra prezzo all’ingrosso e valore della componente. Il calcolo considera la giacenza del fondo di settlement e il Delta in out, variabile solo uno dei fattori. In tema di discrezionalità tecnica, il giudice valuta la plausibilità della scelta secondo il criterio della Sez. VI n. 10624 del 2022; la ricorrente, non avendo impugnato nei termini la delibera istitutiva, non può contestare le modalità di formazione della tariffa.
Quanto alla lamentata disparità di trattamento, il Collegio osserva che la diversità deriva dal differente metodo di approvvigionamento scelto dall’impresa, che produce effetti sulla composizione della tariffa: manca l’identità di situazioni che sola giustificherebbe l’unificazione dei trattamenti. Analogamente irricevibili sono le censure sulla struttura flat e sull’opportunità di un meccanismo a scaglioni, rientrando in scelte tecniche o di competenza del legislatore imputabili alla delibera istitutiva non impugnata.
I motivi aggiunti sono respinti: la delibera 429/2023/R/COM motiva il cambio di prospettiva regolatoria con il sottodimensionamento del gettito e le esigenze di liquidità del fondo, mentre la delibera 113/2024/R/COM si limita a confermare il valore già fissato in linea con gli adeguamenti precedenti. Le spese sono compensate per soccombenza reciproca.
Nota della Redazione
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