Incompatibilità nei comprensori alpini e membri dimissionari ante commissariamento (Cons. Stato n. 4636 del 09.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Gli atti di designazione dei membri dei comitati di gestione dei comprensori alpini, pur provenendo da associazioni private, sono partecipi di una funzione pubblicistica e costituiscono atti endoprocedimentali del procedimento finalizzato all’insediamento dell’organo, con la conseguenza che la giurisdizione spetta al giudice amministrativo e l’onere impugnatorio si concentra sul verbale di insediamento. La causa di incompatibilità prevista dall’art. 30, comma 14 bis, della L.R. Lombardia n. 26/1993 ha natura lato sensu sanzionatoria e non tollera applicazione analogica o estensiva: essa colpisce i soli componenti in carica al momento del commissariamento, non chi abbia rassegnato le dimissioni in epoca anteriore. Le circolari regionali di indirizzo non vincolano l’interprete né il giudice.
Il Fatto
Nel 2023 alcuni membri del comitato di gestione di un comprensorio alpino comasco rassegnavano le dimissioni. Ridottosi l’organo a meno della metà dei componenti, la Regione avviava il commissariamento e dichiarava la decadenza del comitato. Il commissario invitava le associazioni aventi diritto a designare i propri rappresentanti; talune riproponevano soggetti già dimissionari, dopo un chiarimento regionale che ne escludeva l’incompatibilità. Il nuovo comitato si insediava nel luglio 2024 ed eleggeva il presidente.
Alcuni soggetti impugnavano davanti al TAR Lombardia i verbali di insediamento e della seduta successiva, deducendo l’incompatibilità dei designati. Il TAR, affermata la propria giurisdizione, accoglieva il ricorso e annullava gli atti. Proponeva appello il gruppo dei designati, resistendo gli originari ricorrenti.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina congiuntamente i motivi, ritenendoli complementari, e ne accoglie in parte. Sul piano della giurisdizione, la Sezione conferma la devoluzione al giudice amministrativo: il comprensorio alpino è associazione privata che esercita però funzioni pubbliche, come riconosciuto dalla giurisprudenza richiamata (Cass., Sez. Un., n. 31114 del 2017; Cass., Sez. Un., n. 33845 del 2021).
Sul piano dell’ammissibilità, il Consiglio di Stato precisa che gli atti di designazione non assumono rilievo meramente privatistico per il solo fatto di provenire da privati: ciò che rileva è la finalità di costituzione di un organo di rilievo pubblicistico. Tali atti sono dunque endoprocedimentali e l’atto lesivo resta il verbale di insediamento, correttamente impugnato. Primo e terzo motivo sono respinti.
Nel merito, la Corte ritiene fondato il secondo motivo. Le dimissioni erano efficaci, tanto che l’organo è decaduto ai sensi dell’art. 14, comma 2, dello Statuto e la Regione ha proceduto al commissariamento. La causa di incompatibilità dell’art. 30, comma 14 bis, L.R. n. 26/1993 presume ascrivibile ai componenti il malfunzionamento dell’organo: è norma sanzionatoria, di durata significativa, che non può essere applicata in via analogica o estensiva. Stando alla lettera, essa riguarda solo i membri in carica al momento del commissariamento, non i dimissionari anteriori.
Le note circolari regionali non hanno rilievo decisivo: sono indicazioni interpretative, non vincolanti per l’interprete né per il giudice. La sentenza va quindi riformata nel senso del rigetto del ricorso di primo grado, con assorbimento del quarto e quinto motivo. Le spese del doppio grado sono compensate in ragione della novità delle questioni e dei margini di opinabilità della disposizione applicata.
Nota della Redazione
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