LCN e refarming: nessuna utilità dell’annullamento senza domanda risarcitoria (Cons. Stato n. 4638 del 09.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo le condizioni soggettive dell’azione si valutano con esclusivo riferimento all’interesse dedotto nel ricorso introduttivo. Quando la normativa di settore esclude la reintegrazione in forma specifica e circoscrive il ristoro alla sola domanda risarcitoria, l’annullamento dell’atto di assegnazione delle numerazioni LCN non produce alcun effetto utile per il concorrente che aspiri a una posizione migliore in graduatoria. Se la domanda risarcitoria non è riproposta in appello, il gravame avverso il rigetto dell’istanza annullatoria è infondato, non potendosi in alcun caso determinare l’effetto voluto. La sospensione impropria del giudizio, disposta in attesa della pronuncia pregiudiziale della CGUE, si esaurisce con la decisione del giudice europeo, che ne fa venir meno la causa.
Il Fatto
Il Ministero ha indetto una procedura per l’attribuzione, in prima applicazione, della numerazione automatica dei canali della televisione digitale terrestre agli operatori locali dell’area tecnica Campania. All’esito della graduatoria, a una società è stata assegnata la posizione n. 19, alla ricorrente la posizione n. 75, con la precisazione che i canali da 20 a 74 sono riservati alle emittenti nazionali.
La ricorrente ha impugnato dinanzi al TAR Lazio il provvedimento di approvazione della graduatoria, deducendo di dover precedere la controinteressata e rivendicando il canale LCN 19. Il TAR, con la sentenza n. 12127 del 2023, ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, essendo stato nel frattempo il canale 19 assegnato alla stessa ricorrente a seguito della decadenza dell’autorizzazione della controinteressata.
La Motivazione della Corte
Con sentenza non definitiva la Sezione ha dichiarato inammissibile l’appello incidentale della controinteressata, ha accolto il primo motivo dell’appellante principale dichiarando procedibile il ricorso di primo grado e ha sospeso il giudizio sui motivi riproposti in attesa della pronuncia della CGUE sulla questione pregiudiziale sollevata con due ordinanze collegiali del 2023.
La questione riguardava l’art. 1, comma 1037, della legge n. 205 del 2017, che devolve alla competenza funzionale del TAR Lazio i giudizi sulle procedure di assegnazione delle frequenze e stabilisce che l’annullamento non comporta reintegrazione o esecuzione in forma specifica, con risarcimento solo per equivalente e tutela cautelare limitata a una provvisionale. La Sezione ha richiamato l’Adunanza Plenaria n. 4 del 2024, che ha qualificato la sospensione impropria come sospensione necessaria ai sensi dell’art. 295 cod. proc. civ., imponendo il contraddittorio ex art. 73, comma 3, cod. proc. amm.
La CGUE, Terza Sezione, con sentenza dell’11 settembre 2025, ha affermato che l’art. 4, par. 1, della direttiva 2002/21/CE, letto alla luce dell’art. 19 TUE e dell’art. 47 della Carta, non osta a una normativa nazionale che limiti gli effetti dei ricorsi avverso gli atti di assegnazione dei diritti d’uso delle radiofrequenze nel refarming a un risarcimento pecuniario e circoscriva la tutela cautelare a una provvisionale, purché tale risarcimento consenta di compensare integralmente i danni subiti.
Venuta meno la causa di sospensione, il Collegio ha rilevato che la domanda risarcitoria proposta in primo grado non è stata coltivata in appello. L’interesse della ricorrente era rivolto a ottenere la titolarità del canale 19, soddisfazione che la legge non contempla. Il Collegio ha escluso di poter dichiarare inammissibile il ricorso di primo grado, essendo già stato dichiarato procedibile, e ha ritenuto che le condizioni dell’azione vadano valutate rispetto all’interesse dedotto nell’atto introduttivo.
Ne è derivata la reiezione nel merito dell’appello principale: la domanda annullatoria non è contemplata dalla legge e quella risarcitoria non è stata formulata in appello, sicché alcun effetto utile può spettare all’appellante. Le spese del doppio grado sono state integralmente compensate tra le parti.
Nota della Redazione
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