Progettazione interna e SOA: dichiarazione del progettista solo per esterni (TAR Lombardia n. 2060 del 02.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nell’appalto integrato di fornitura e posa in opera, qualora l’operatore economico possieda in proprio l’attestazione SOA per la progettazione e affidi l’attività a un progettista interno legato da rapporto di lavoro dipendente, non è tenuto ad allegare la dichiarazione sostitutiva del progettista resa ai sensi del d.P.R. n. 445/2000. La legge di gara, quando richiede tale dichiarazione per i “progettisti indicati o associati”, si riferisce ai soli progettisti esterni. In caso di progettisti interni, l’onere dichiarativo grava unicamente sul concorrente. Ne deriva la legittimità dell’ammissione dell’offerta che abbia rispettato la lex specialis.

Il Fatto

La società resistente indice una procedura aperta per la fornitura e posa in opera di moduli prefabbricati ad uso scolastico presso un plesso milanese, comprensiva delle attività accessorie e della progettazione esecutiva. All’esito, risulta aggiudicataria una società qualificata per la progettazione e la costruzione; al secondo posto si colloca il raggruppamento ricorrente, che impugna l’aggiudicazione definitiva, la nota di comunicazione e gli atti presupposti, chiedendo anche l’accertamento del diritto di accesso e il risarcimento del danno, con disponibilità al subentro.

Nel corso del giudizio, l’istanza di accesso è dichiarata improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse con ordinanza collegiale; l’appello cautelare proposto avverso la pronuncia di prime cure viene rigettato. La causa perviene alla decisione nel merito.

La Motivazione della Corte

In via pregiudiziale il Collegio qualifica l’appalto come appalto misto di fornitura e lavori, con connessa progettazione esecutiva, e afferma la soggezione della stazione appaltante alla normativa euro-unitaria, trattandosi di opera di urbanizzazione a scomputo ai sensi dell’art. 16 del d.P.R. n. 380/2001. Richiamata la nota sentenza CGUE 12.7.2001, causa C-399/98, e la successiva ricezione interna, il Tribunale applica ratione temporis il d.lgs. n. 163/2006 e il relativo regolamento.

Nel primo motivo i ricorrenti deducono l’omessa dichiarazione e prova dei requisiti di progettazione. La censura è rigettata: a fronte di un valore complessivo di rilievo, l’attività di progettazione esecutiva ha importo marginale; l’aggiudicataria possiede la certificazione SOA per la progettazione ai sensi dell’art. 61 del regolamento, e l’attività è svolta da un dipendente iscritto all’albo. Poiché il progettista è interno, la dichiarazione ex d.P.R. n. 445/2000 era richiesta al solo concorrente, non al tecnico dipendente, e la lex specialis non imponeva l’allegazione. Il Collegio richiama Cons. Stato, Sez. V, n. 1539 del 2018 e l’art. 90, comma 7, del codice, osservando che l’indicazione nominativa è stata effettuata con la dichiarazione di partecipazione.

Il secondo motivo, relativo alle giustificazioni dell’offerta anomala e all’asserita modifica della stessa mediante ricorso a nuovi tecnici esterni, è respinto: i nominativi indicati attengono a un’attività più ampia e la progettazione dell’appalto risulta concretamente eseguita dal dipendente.

Il terzo motivo investe il contratto di avvalimento con un consorzio stabile per la categoria OS 23. Il Collegio ritiene l’impegno dell’ausiliaria serio e determinato, con elenco analitico di risorse e mezzi in allegato, e afferma che né il distacco del personale né il noleggio dei mezzi inficiano la validità dell’avvalimento, secondo Cons. Stato, Sez. V, n. 6212 del 2021 e n. 8486 del 2021. Infondata anche la doglianza sui mezzi elettrici, non oggetto di impegno assoluto.

Il quarto motivo concerne il rispetto della normativa tecnica sulle nuove costruzioni. Il Tribunale distingue tra requisiti di partecipazione e requisiti di esecuzione, escludendo comunque le violazioni: lo sfasamento termico non si applica ai manufatti provvisori triennali; il DM 23.6.2022 non è applicabile ratione temporis e per la deroga riguardante i prefabbricati; quanto ai sistemi BACS, l’impegno alla classe energetica A4 implica il rispetto dei parametri. Assorbita la domanda risarcitoria, il ricorso è integralmente rigettato con liquidazione delle spese a carico dei ricorrenti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *