Computo metrico a misura e valore negoziale nell’offerta economica (Cons. Stato n. 6507 del 11.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
Negli appalti pubblici il valore del computo metrico estimativo dipende dalla legge di gara. Per i contratti stipulati a corpo esso ha di regola valore indicativo e prevale il ribasso percentuale. Per le lavorazioni a misura, quando il disciplinare di gara impone a pena di esclusione la corrispondenza tra importo del CME e prezzo ricavabile dal ribasso, i prezzi unitari divengono parametro negoziale e la discordanza integra indeterminatezza dell’offerta. La rettifica di tale discordanza in sede di soccorso istruttorio è ammissibile solo se fondata su un errore materiale percepibile ictu oculi dall’atto di offerta; diversamente si traduce in una inammissibile modificazione dell’offerta economica, per violazione del principio di immutabilità e della par condicio.
Il Fatto
Una stazione appaltante bandisce una gara per la realizzazione di una pista ciclabile, con importo a base d’asta superiore a un milione e trecentomila euro e aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Il consorzio primo classificato consegue l’aggiudicazione; la società seconda classificata impugna davanti al TAR Campania, sezione staccata di Salerno, contestando la commistione tra offerta tecnica ed economica e l’indeterminatezza dell’offerta economica.
Il TAR rigetta il ricorso, ritenendo il computo metrico privo di valore negoziale e riconducendo la discrasia a un errore materiale già rettificato. La parte soccombente propone appello. Il consorzio aggiudicatario ripropone, ai sensi dell’art. 101, comma 2, cod. proc. amm., il ricorso incidentale dichiarato improcedibile in primo grado.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio di Stato affronta in via preliminare il ricorso incidentale riproposto. La dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse non equivale ad omesso esame né ad assorbimento: essa dà luogo a una soccombenza virtuale su questione pregiudiziale. Va dunque proposta con appello incidentale, non con la riproposizione dei motivi. Il ricorso incidentale è pertanto inammissibile, e nel merito, comunque, infondato.
Sul ricorso principale soccombente il collegio individua due nodi: il ruolo del CME negli appalti in parte a misura e la riconducibilità della voce rettificata all’errore materiale. Quanto al primo, l’art. 1.3 del capitolato speciale qualifica parte dei lavori a corpo e parte a misura; l’art. 16 del disciplinare imponeva a pena di esclusione che il CME corrispondesse al prezzo ricavabile dal ribasso. Per la quota a misura, dunque, i prezzi unitari incidono sul corrispettivo in fase esecutiva e assumono valore negoziale.
La giurisprudenza richiamata dalla controparte, relativa agli appalti integralmente a corpo, non è applicabile. Da qui la discrasia tra l’importo del CME e quello ricavabile dallo sconto: essa determina indeterminatezza dell’offerta per la parte a misura.
Quanto al secondo nodo, il collegio richiama il principio secondo cui la rettifica dell’offerta è ammessa solo entro un errore materiale riconoscibile, emendabile ictu oculi, senza attingere a fonti esterne all’offerta. Nel caso concreto la voce relativa all’abbattimento degli alberi è stata corretta da 79,49 a 33,59 euro, ma non è mai stata illustrata la ragione dell’asserito errore, né la correzione era autoevidente. La sequenza chiarimenti-accettazione si è tradotta in una manipolazione dell’offerta, inammissibile e non suscettibile di soccorso istruttorio.
L’appello principale è pertanto accolto, con assorbimento delle altre censure, per indeterminatezza dell’offerta e inammissibile modificazione del CME. Il collegio non dispone l’inefficacia del contratto, per difetto di domanda di subentro e per l’avanzata fase esecutiva; compensa integralmente le spese, data la complessità della fattispecie.
Nota della Redazione
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