Il Comune non può vietare con ordinanza contingibile l’aumento dei limiti elettromagnetici (TAR Liguria n. 277 del 10.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
Le ordinanze contingibili e urgenti adottate dal Sindaco ai sensi dell’art. 50 del d.lgs. n. 267/2000 non possono incidere sui limiti di esposizione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, materia riservata allo Stato dall’art. 4 della legge n. 36/2001. L’art. 8, comma 6, della legge n. 36/2001 vieta ai Comuni di introdurre limitazioni alla localizzazione delle stazioni radio base in aree generalizzate del territorio e di intervenire, anche in via indiretta o mediante provvedimenti contingibili e urgenti, sui valori di esposizione. Il divieto comunale che imponga di non superare il precedente limite di 6 V/m, in luogo di quello nazionale di 15 V/m, è illegittimo per incompetenza assoluta e per difetto dei presupposti dell’emergenza sanitaria locale. La questione di legittimità costituzionale dell’art. 8, comma 6, è inammissibile per irrilevanza e comunque manifestamente infondata, non essendo invocabile il principio di precauzione in assenza di incertezza scientifica effettiva e attuale.
Il Fatto
La società ricorrente è un operatore di telecomunicazioni che gestisce una rete di stazioni radio base sull’intero territorio nazionale. Con l’ordinanza contingibile e urgente n. 37 del 13.06.2024 il Sindaco del Comune resistente ha vietato, su tutto il territorio comunale e fino a revoca, qualsiasi aumento dei limiti dei campi elettromagnetici rispetto al valore di 6 V/m vigente alla data del 28.04.2024.
Il provvedimento ha impedito alla ricorrente di avvalersi del nuovo limite nazionale di 15 V/m, introdotto dall’art. 10 della legge n. 214/2023 in luogo del precedente valore, ai fini dell’adeguamento della rete secondo lo standard 5G. La società ha quindi impugnato l’ordinanza davanti al TAR Liguria. Il Comune si è costituito chiedendo il rigetto del ricorso e, in via subordinata, la rimessione degli atti alla Corte costituzionale.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina congiuntamente i motivi e li ritiene fondati. L’ordinanza impugnata ha vietato in via generalizzata e senza termine finale l’aumento dei valori di esposizione rispetto ai 6 V/m, così violando l’art. 8, comma 6, della legge n. 36/2001, che vieta ai Comuni sia di introdurre limitazioni alla localizzazione delle stazioni radio base in aree generalizzate del territorio, sia di incidere, anche mediante provvedimenti contingibili e urgenti, sui limiti di esposizione.
Il Tribunale rileva inoltre il difetto dei presupposti. Le ordinanze extra ordinem possono essere emanate in presenza di un’emergenza sanitaria locale o di un altro pericolo grave ed effettivo per l’incolumità della popolazione. Nel caso di specie l’atto si limita a richiamare un generico rischio per la salute, non dimostrato e privo di alcun accertamento tecnico scientificamente attendibile, in linea con Cons. Stato, sez. V, n. 1942 del 2023.
Il Collegio conferma l’incompetenza assoluta del Sindaco: l’ordinanza costituisce una misura surrettizia di tutela da immissioni radioelettriche che l’art. 4 della legge n. 36/2001 riserva allo Stato attraverso la determinazione centralizzata dei limiti di esposizione, nell’ottica del preminente interesse nazionale a criteri unitari, come già affermato da Corte cost. n. 307 del 2003. Manca altresì un termine finale di efficacia certo del divieto e difetta la proporzionalità della misura rispetto al pericolo indimostrato.
Quanto al principio di precauzione di matrice europea, il Tribunale osserva che esso opera solo in presenza di un’incertezza scientifica effettiva e attuale. Il limite nazionale di 15 V/m è quattro volte inferiore a quello comunitario di 60 V/m, e non può essere apoditticamente ritenuto pericoloso in assenza di evidenze o di seri indizi. Non sussistono pertanto i presupposti per la disapplicazione della normativa nazionale, non essendovi contrasto con quella eurounitaria.
Il Collegio dichiara inammissibile e comunque manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 8, comma 6, sollevata dal Comune. La questione non è rilevante, perché l’ordinanza resta illegittima per mancanza del presupposto dell’emergenza anche in caso di accoglimento. È inoltre inammissibile per incompletezza del quadro normativo, permanendo l’art. 4 della legge n. 36/2001 sulla competenza esclusiva statale. Nel merito, le novellate artt. 9 e 41 Cost. non hanno inciso sul riparto di competenze, e i limiti alla potestà pianificatoria comunale sono ragionevoli in applicazione del principio di sussidiarietà verticale di cui all’art. 118 Cost.
Il ricorso è dunque accolto, con annullamento dell’ordinanza impugnata e condanna del Comune alle spese, liquidate con distrazione a favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Nota della Redazione
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