Natura endoprocedimentale del parere urbanistico e diniego di A.U.A. (TAR Sicilia n. 2114 del 05.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il parere urbanistico reso dal Comune nell’ambito della conferenza di servizi per il rilascio dell’autorizzazione unica ambientale ha natura endoprocedimentale e non è autonomamente impugnabile, con la conseguenza che non trovano applicazione le norme sull’autotutela e non è dovuta la comunicazione di avvio del procedimento. Il verbale conclusivo della conferenza costituisce anch’esso atto endoprocedimentale, quando il provvedimento finale sia adottato da un organo competente. Il diniego di A.U.A. è legittimo ove il progetto risulti incompatibile con la zonizzazione urbanistica e le norme tecniche di attuazione del piano regolatore, che subordinano l’attività in zona D all’approvazione di uno strumento esecutivo. In presenza di un atto plurimotivato, la legittimità di una sola delle giustificazioni è sufficiente a sorreggerlo.
Il Fatto
La ricorrente, società proprietaria di un terreno ricadente in gran parte in zona territoriale omogenea D1 (artigianale), intendeva installare un impianto prefabbricato soprassuolo di bitumazione. Presentava domanda di A.U.A. al SUAP comunale e la Città Metropolitana, amministrazione competente, indiceva la conferenza di servizi, nella quale il Comune esprimeva parere favorevole di compatibilità urbanistica.
In seguito il Comune revocava in autotutela quel parere, richiamando il rigetto di una segnalazione certificata di inizio attività relativa ad opere sui muri di confine, e confermava la decisione con un secondo provvedimento. La conferenza dei servizi esprimeva quindi diniego sull’istanza di A.U.A., poi formalizzato con determinazione dirigenziale. La società impugnava gli atti innanzi al TAR, deducendo violazione delle garanzie partecipative e difetto dei presupposti dell’autotutela, e proponeva motivi aggiunti avverso il provvedimento conclusivo negativo.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva anzitutto l’inammissibilità del ricorso introduttivo per la natura endoprocedimentale degli atti impugnati, privi di immediata lesività. Richiamando i principi espressi in materia di autorizzazione integrata ambientale (Cons. Stato, Sez. IV, n. 2733 del 2020), il TAR sottolinea che l’A.U.A. costituisce il provvedimento finale nel quale convergono e vengono assorbiti tutti gli atti di autorizzazione, valutazione e assenso. Le determinazioni delle amministrazioni coinvolte soggiacciono quindi al regime del provvedimento conclusivo.
Da tale qualificazione discendono due conseguenze. Non trovano applicazione le norme sull’autotutela amministrativa, che si riferiscono al provvedimento inteso come atto conclusivo del procedimento. Né è necessaria la comunicazione di avvio del procedimento volto al ritiro di un atto endoprocedimentale, per sua natura inidoneo ad attribuire in modo stabile il bene della vita e a ingenerare il connesso legittimo affidamento (cfr. Cons. Stato, Sez. III, n. 136 del 2018). Anche il verbale di conclusione della conferenza è atto non autonomamente impugnabile (Cons. Stato, Sez. V, n. 4507 del 2013).
Passando ai motivi aggiunti, il Collegio osserva che il diniego di A.U.A. ha contenuto vincolato rispetto al parere negativo comunale. La determinazione è plurimotivata: da un lato l’incompatibilità con la zonizzazione e le norme tecniche di attuazione, dall’altro la potenziale pericolosità per la salute pubblica. In presenza di atto plurimotivato, la legittimità di una sola giustificazione è sufficiente a sorreggerlo (Cons. Stato, Sez. VI, n. 6114 del 2022).
Nel merito, le norme tecniche di attuazione del piano regolatore (art. 26) subordinano ogni attività in zona D all’approvazione di apposito strumento esecutivo; tale previsione ha carattere vincolante e rende l’autorizzazione preclusa in sua mancanza. L’impianto di bitumazione, inoltre, va classificato come impianto di produzione industriale, riconducibile alle industrie insalubri, e non rientra tra le attività consentite nella zona artigianale. Il richiamo all’art. 89, comma 3, legge regionale n. 6/2001 è non conferente: la norma, eccezionale e non estensibile, riguarda gli insediamenti produttivi in verde agricolo e presuppone le condizioni dell’art. 6, comma 2, legge regionale n. 17/1994, non ricorrenti nel caso di nuova costituzione. Il ricorso è dunque respinto, con condanna alle spese.
Nota della Redazione
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