Terzo condono in zona vincolata e competenza comunale sulla riduzione in pristino (TAR Sicilia n. 3436 del 01.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
In Sicilia il terzo condono edilizio, dopo la declaratoria di illegittimità costituzionale della normativa regionale interpretativa, non consente la sanatoria delle opere realizzate in aree sottoposte a vincolo relativo, salvo che ricorrano congiuntamente le condizioni dell’art. 32, comma 27, lettera d), d.l. n. 269/2003, convertito in legge n. 326/2003: realizzazione anteriore al vincolo, conformità urbanistica, riconducibilità alle tipologie 4, 5 e 6 dell’allegato 1, parere favorevole dell’autorità preposta. In ambito paesaggistico è preclusa la sanatoria di ogni intervento che comporti creazione di nuovi volumi o superfici, anche interrati o tecnici. La Soprintendenza rende un parere vincolante ma non definisce il procedimento di condono né può ordinare la riduzione in pristino, competenza riservata al Comune.

Il Fatto

Il ricorrente, comproprietario di un fabbricato in località Capistello nel Comune di Lipari, presentava nel 2004 istanza di sanatoria ai sensi dell’art. 32 della legge n. 326/2003 per opere eseguite in difformità dal titolo edilizio, chiedendo alla Soprintendenza la compatibilità paesaggistica. La Soprintendenza, con nota del 22 giugno 2023, negava l’autorizzazione in sanatoria richiamando la circolare assessoriale n. 02 del 2022 e ordinava la rimessione in pristino entro novanta giorni. Il ricorso gerarchico restava senza esito. Il Comune di Lipari, preso atto del parere contrario, respingeva poi la domanda di condono.

Il ricorrente impugnava la nota soprintendentizia, la circolare e il rigetto implicito del ricorso gerarchico, proponendo motivi aggiunti avverso il provvedimento comunale di diniego. L’Amministrazione regionale chiedeva il rigetto.

La Motivazione della Corte

Il Collegio richiama il consolidato indirizzo della Sezione e la Corte cost. n. 252/2022, che ha dichiarato illegittimo l’art. 1, comma 1, della l.r. Sicilia n. 19/2021: il rinvio operato dall’art. 24 della l.r. n. 15/2004 all’art. 32 del d.l. n. 269/2003 investe l’intera disciplina statale, compreso il limite della lettera d) del comma 27, che attribuisce carattere ostativo alla sanatoria anche in presenza di vincoli relativi. La circolare assessoriale n. 02 del 2022 ha correttamente recepito tale esito.

Ne consegue che nelle aree vincolate sono sanabili solo gli interventi di minore importanza, corrispondenti alle tipologie 4, 5 e 6, e comunque a condizione che non comportino nuovi volumi o superfici. Il Tribunale ribadisce che, ai fini paesaggistici, il divieto di incremento volumetrico opera per qualsiasi nuova edificazione, senza distinzione tra volumi tecnici e interrati, e che la nozione di superficie utile va intesa in senso ampio e finalistico, avuto riguardo all’impatto sull’assetto del territorio.

Nel caso concreto l’intervento ha determinato la creazione di nuovi volumi o superfici, come emerge dalla stessa domanda di condono. Il diniego è quindi fondato. Il Collegio esclude ulteriori vizi: irrilevante la comunicazione al tecnico incaricato, stante la piena conoscenza e l’impugnazione dell’atto; superflue la comunicazione di avvio e il preavviso di diniego per la natura vincolata del provvedimento; adeguata la motivazione per relationem alla circolare; non configurabile disparità di trattamento in presenza di atti vincolati. Il vincolo paesaggistico sulle Isole Eolie risulta peraltro preesistente alle opere.

Il Tribunale accoglie invece il motivo relativo all’ordine di ripristino. Richiamando il Cons. Stato n. 2194/2023, si afferma che il procedimento di condono si conclude con la decisione del Comune, al quale spettano anche i provvedimenti repressivi; le autorità preposte al vincolo esprimono un parere vincolante ma non definiscono il procedimento né possono ingiungere la riduzione in pristino, salvo l’ipotesi del comma 4-bis dell’art. 31 d.P.R. n. 380/2001. Il ricorso introduttivo è quindi rigettato salvo che per l’annullamento della nota soprintendentizia nella sola parte relativa all’ordine di rimessione in pristino; i motivi aggiunti sono rigettati; le spese compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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