Spese di lite e limiti tabellari ledono la tutela effettiva (Cons. Stato n. 259 del 12.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
La statuizione sulle spese di lite è espressione di discrezionalità del giudice, ma quando questi condanna la parte soccombente deve parametrare la liquidazione al D.M. n. 55/2014 e, in caso di scostamento apprezzabile dai valori medi tabellari, indicare i criteri seguiti. A seguito dell’abrogazione delle tariffe professionali ad opera dell’art. 9 del d.l. n. 1/2012, convertito dalla legge n. 27/2012, non opera più il vincolo di inderogabilità dei minimi di cui all’art. 24 della legge n. 794/1942. Resta tuttavia il limite dell’art. 2233, comma 2, cod. civ., che preclude la liquidazione di somme simboliche non consone al decoro della professione. Una liquidazione immotivata e manifestamente inferiore ai parametri tabellari incide sull’effettività della tutela giurisdizionale e va riformata in appello.
Il Fatto
Il ricorrente aveva ottenuto dal Tribunale di Savona la condanna dell’Amministrazione a rilasciare la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente, computando anche gli anni di insegnamento con contratto a tempo determinato, in conformità alla decisione della Corte di Giustizia del 18 maggio 2022 sulla clausola 4 dell’Accordo Quadro allegato alla direttiva 1999/70.
Il TAR per la Liguria, nel giudizio di ottemperanza, ha accolto integralmente la domanda ma ha liquidato le spese in 500,00 euro, “tenuto conto del carattere seriale nonché della natura della controversia”. Il docente appella lamentando che la somma è inferiore ai minimi tabellari e non risponde al decoro della professione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla giurisprudenza della Sezione su fattispecie sovrapponibili, richiamando la sentenza n. 169/2025 del 13 gennaio 2025. Riconosce che il giudice di primo grado dispone di ampi poteri discrezionali nella statuizione sulle spese, potendo anche ravvisare giusti motivi di compensazione, e cita sul punto Cons. Stato, Ad. Plen., n. 8 del 2007. Tuttavia, quando la condanna viene disposta, occorre fare riferimento agli artt. 4 e 5 del D.M. n. 55/2014, valutando le caratteristiche dell’attività, la difficoltà e il valore dell’affare, i risultati conseguiti e la complessità delle questioni.
La Corte ricostruisce il quadro normativo. Il sistema delle tariffe è stato abrogato dall’art. 9 del d.l. n. 1/2012; la legge n. 247/2012 ha previsto che il compenso non concordato per iscritto sia liquidato dal giudice secondo i parametri ministeriali, aggiornati dal D.M. n. 147/2022. Ne deriva che non sussiste più il vincolo legale di inderogabilità dei minimi tariffari un tempo sancito dall’art. 24 della legge n. 794/1942. I parametri restano però il riferimento necessario, salvo scostamento motivato: se il giudice si discosta dai valori medi, deve esplicitare i criteri seguiti, con l’unico limite dell’art. 2233, comma 2, cod. civ., che vieta somme simboliche.
Applicando tali principi, il TAR si è limitato a richiamare il criterio di soccombenza senza argomentare una compensazione, che non sarebbe stata giustificata dalla serialità del contenzioso. Quest’ultima, osserva il Consiglio di Stato, è semmai idonea ad aggravare la responsabilità dell’Amministrazione che persevera in un contegno già riconosciuto illegittimo, in contrasto con il principio di leale collaborazione di cui alla legge n. 241/1990.
La liquidazione immotivata e manifestamente incongrua rispetto alle previsioni tabellari non integra una violazione di legge, ma è sindacabile per difetto di motivazione. Essa lede il principio di effettività della tutela giurisdizionale sancito dagli artt. 24 e 113 Cost. e dall’art. 47 della CDFUE, tanto più quando l’Amministrazione statale abbia negato diritti già riconosciuti in giudizio, alimentando un contenzioso seriale. In ragione dell’effetto devolutivo, la Corte ridetermina equitativamente le spese del primo grado nell’importo minimo tabellare richiesto, 1.189,00 euro, oltre oneri, e liquida quelle del grado in 1.000,00 euro, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.