Comunicazione di avvio del riesame AIA non è atto autonomamente impugnabile (TAR Sicilia n. 2563 del 15.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
La comunicazione di avvio del procedimento non è atto autonomamente impugnabile, perché inserita in un iter suscettibile di definizione non necessariamente sfavorevole per l’interessato. Nella materia del riesame dell’autorizzazione integrata ambientale, l’art. 29-octies, comma 11, d.lgs. n. 152/2006 stabilisce che fino alla pronuncia dell’autorità competente il gestore continua l’attività sulla base dell’autorizzazione posseduta: la comunicazione non sospende né incide sulla gestione e non è quindi lesiva. Non integra interesse ad agire la prospettata dispendiosità del procedimento né l’asserita mancanza dei presupposti del riesame, potendo l’interesse sorgere solo a fronte della lesione immediata del bene protetto, allo stato non avvenuta. Il ricorso avverso la comunicazione e gli atti prodromici è pertanto inammissibile per difetto di interesse.
Il Fatto
La società ricorrente gestisce una discarica sulla base di un’autorizzazione integrata ambientale rilasciata nel 2009 e rinnovata nel 2019. Con nota del 4 febbraio 2020 il Presidente della Regione ha dato impulso ai dirigenti per l’avvio del procedimento di revisione delle autorizzazioni, inclusa la valutazione ambientale. La nota era stata preceduta da verbali di tavoli tecnici. In esecuzione di quell’input, il Dipartimento regionale ha comunicato l’avvio del procedimento di riesame ai sensi dell’art. 29-octies del d.lgs. n. 152/2006, con coinvolgimento del Dipartimento Territorio e Ambiente.
La società ha impugnato la nota presidenziale, i verbali dei tavoli tecnici e la comunicazione di avvio, ritenendola immediatamente lesiva per l’assenza dei presupposti di legge, il dispendio del procedimento e l’incertezza sull’efficacia dei titoli autorizzativi. Il Comune ove insiste l’impianto si è costituito eccependo inammissibilità e improcedibilità; la Regione ha contestato l’impugnabilità della comunicazione; l’altro Comune non si è costituito. La domanda cautelare era stata respinta.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta in via preliminare l’eccezione di difetto di interesse sollevata dalle amministrazioni resistenti. La questione è se la comunicazione di avvio del riesame dell’AIA e gli atti che la precedono siano idonei a produrre una lesione immediata e attuale nella sfera della società gestrice.
Il Tribunale richiama il principio per cui la comunicazione di avvio del procedimento non è atto autonomamente impugnabile, in quanto emessa nell’ambito di un iter suscettibile di definizione non necessariamente sfavorevole (richiamata Cons. Stato, Sez. V, n. 791 del 2015). Il ricorso è quindi inammissibile già perché rivolto contro una mera comunicazione e contro atti addirittura ad essa prodromici.
La conclusione trova conferma sul piano sostanziale nell’art. 29-octies, comma 11, d.lgs. n. 152/2006, secondo cui fino alla pronuncia dell’autorità competente sul riesame il gestore continua l’attività sulla base dell’autorizzazione in suo possesso. La comunicazione non determina alcuna sospensione né incide sulla gestione: non può dunque essere lesiva e non sussiste il pregiudizio di incertezza economica prospettato dalla ricorrente.
Né rileva la lamentata dispendiosità o complessità del procedimento avviato, o l’asserita mancanza dei presupposti del riesame. L’interesse ad agire può sorgere solo a fronte della lesione immediata del bene protetto — la conservazione delle autorizzazioni e la gestione della discarica — che la ricorrente continua a svolgere in forza della norma richiamata. Il ricorso è pertanto inammissibile per difetto di interesse.
Le spese seguono la soccombenza nei rapporti con le amministrazioni costituite e sono liquidate in dispositivo; nessuna statuizione per il Comune non costituito. La sentenza è eseguita dall’autorità amministrativa.
Nota della Redazione
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