Ottemperanza al giudicato: inerzia della P.A. e penalità di mora (TAR Basilicata n. 453 del 07.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’inerzia dell’Amministrazione nel conformarsi alla sentenza del giudice ordinario integra violazione dell’obbligo di dare esatta ed integrale esecuzione al giudicato, con conseguente fondatezza del ricorso per ottemperanza ex art. 112, n. 2, lett. c), cod. proc. amm. L’onere di provare l’avvenuto adempimento grava sul debitore, sicché in difetto di prova contraria il perdurare dell’inottemperanza è dato incontestato. Il giudice amministrativo dichiara l’obbligo di esecuzione nel termine assegnato, nomina il commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inadempimento e dispone la penalità di mora ex art. 114, co. 4, lett. e), cod. proc. amm.
Il Fatto
Parte ricorrente propone azione di ottemperanza per conseguire l’attuazione di una sentenza del Tribunale di Potenza, sezione lavoro, che aveva condannato il Ministero dell’istruzione e del merito al pagamento di una somma in suo favore, oltre accessori e spese di lite da distrarre in favore del procuratore antistatario.
La sentenza è stata notificata all’Amministrazione, presso la sede reale, in data 23 gennaio 2025. L’Ente intimato non ha adempiuto al precetto giurisdizionale in relazione alle statuizioni azionate. Il ricorrente chiede quindi la fissazione di un termine per l’esecuzione, la nomina di un commissario ad acta in via sostitutiva e la condanna alla penalità di mora.
La Motivazione della Corte
Il Collegio verifica anzitutto i presupposti processuali. Risulta rispettato il termine di cui all’art. 114, n. 1, cod. proc. amm., trattandosi di azione di ottemperanza, nonché quello di cui all’art. 87, n. 2, lett. d) e 3, cod. proc. amm. È inoltre decorso infruttuosamente il termine di centoventi giorni di cui all’art. 14, n. 1, del d.l. n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997. Agli atti è allegata l’attestazione della cancelleria del giudice ordinario relativa al passaggio in giudicato della sentenza azionata.
Nel merito, il ricorso è fondato. L’inerzia dell’Ente intimato configura palese violazione dell’obbligo dell’Autorità amministrativa di conformarsi a quanto deciso dal giudice ordinario. Il Collegio richiama il principio secondo cui l’onere della prova dell’avvenuto integrale adempimento grava sul debitore, evocando Cassazione civ., sez. un., n. 12533/2001. Non emerge alcuna prova di adempimento anteriore alla notifica del ricorso, e costituisce dato incontestato il perdurare dell’inottemperanza all’ordine di pagamento.
Le difese svolte in camera di consiglio dalla resistente non elidono l’obbligo di conformarsi al giudicato. Il Ministero ha sostenuto che i docenti titolari del beneficio possono ora chiedere la liquidazione tramite un’apposita piattaforma digitale, ma nulla è stato allegato in ordine alle modalità con cui la ricorrente sarebbe stata portata a conoscenza di tale soluzione tecnologica. La circostanza resta dunque priva di rilievo.
Il Collegio dichiara pertanto l’obbligo del Ministero di dare esatta ed integrale esecuzione alla sentenza, in favore della sola parte ricorrente, detratto quanto già eventualmente corrisposto, entro sessanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notificazione. Per il caso di ulteriore inottemperanza, nomina commissario ad acta il Prefetto di Roma o un funzionario delegato, ponendo a carico dell’Amministrazione le spese della funzione commissariale, liquidate in euro 300,00. Dispone inoltre la penalità di mora, in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute, dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento fino all’effettivo soddisfo. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in euro 1000,00, oltre accessori, in modo omnicomprensivo delle spese accessorie successive alla sentenza azionata e funzionali al giudizio di ottemperanza.
Nota della Redazione
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