L’ottemperanza per il mancato pagamento della Carta del docente decorre il termine di 120 giorni (TAR Lombardia n. 3412 del 27.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sentenza di condanna dell’Amministrazione al pagamento di somme di denaro, una volta passata in giudicato e notificata con formula esecutiva, costituisce titolo per il ricorso per ottemperanza ove il debito non venga satisfatto. Il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997, deve ritenersi decorso e l’inerzia dell’Amministrazione, non contestata nella sua entità, legittima l’accoglimento del ricorso e la nomina di un commissario ad acta per il caso di ulteriore inottemperanza.
Il Fatto
Il ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, una sentenza che accertava il proprio diritto alla “Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente” e condannava il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento delle relative somme per le annualità specificate. La sentenza, passata in giudicato e munita di formula esecutiva, era stata ritualmente notificata all’Amministrazione, la quale tuttavia non vi aveva dato esecuzione. Il docente proponeva quindi ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR Lombardia. Il Ministero si costituiva in giudizio con atto di mera forma, limitandosi a resistere senza svolgere deduzioni sostanziali.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lombardia ha preliminarmente verificato la ricorrenza dei presupposti per l’azione di ottemperanza, accertando che il termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento delle somme dovute in base a sentenza esecutiva, previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, fosse interamente decorso. La circostanza è emersa dalla documentazione versata in atti e dalle dichiarazioni del ricorrente, dalle quali risultava che l’Amministrazione non aveva effettuato alcun pagamento, nemmeno parziale.
Il Collegio ha quindi rilevato che l’Amministrazione resistente, pur costituitasi, non aveva contestato né l’an né il quantum del credito, né aveva fornito indicazioni sull’andamento della procedura di pagamento. Tale inerzia ha determinato la fondatezza del ricorso, con conseguente declaratoria di inottemperanza del Ministero.
In accoglimento della domanda, il Tribunale ha ordinato al Ministero di provvedere al pagamento integrale entro il termine di 90 giorni dalla pubblicazione della sentenza. Per l’ipotesi di ulteriore inadempimento, ha nominato sin d’ora commissario ad acta il Direttore della Ragioneria territoriale dello Stato di Milano/Monza/Brianza, con facoltà di delega, il quale avrebbe dovuto procedere al pagamento entro sessanta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza, a spese dell’Amministrazione. Il Collegio ha precisato che, trattandosi di funzioni connesse ai compiti istituzionali di un dipendente pubblico, il compenso del commissario è da ritenersi compreso in quello già percepito dall’Amministrazione di appartenenza. Le spese di lite sono state poste a carico del Ministero soccombente e distratte in favore del difensore del ricorrente, dichiaratosi antistatario.
Nota della Redazione
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