Comunità alloggio per disabili psichici fuori dai LEA a carico del Comune (C.G.A.R.S. n. 651 del 28.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
Le prestazioni erogate dalle comunità alloggio per disabili psichici costituiscono prestazioni sociali a rilevanza sanitaria e non sono riconducibili ai livelli essenziali di assistenza, con la conseguenza che il relativo costo è interamente a carico del Comune e non è prevista alcuna compartecipazione del Servizio sanitario regionale. Ai fini della qualificazione rilevano non il bisogno concreto dell’interessato, ma le prestazioni che la struttura è in grado di erogare. Il vincolo di bilancio dell’ente locale legittima la formazione di liste di attesa e il differimento della prestazione, salvo che ricorrano ragioni di assoluta necessità e urgenza, che l’istante ha l’onere di allegare. L’inserimento in lista d’attesa non integra un diniego e non impone il preavviso di rigetto ai sensi dell’art. 10-bis legge n. 241/1990. È inammissibile, ex art. 104, comma 1, cod. proc. amm., la censura sull’assenza di un termine massimo di attesa prospettata per la prima volta in appello.

Il Fatto

Il ricorrente, affetto da schizofrenia residuale, dopo un ricovero ospedaliero seguito a un tentativo di suicidio chiedeva al Comune di Agrigento l’inserimento in una comunità alloggio con spese a carico dell’ente. Il Comune collocava l’istanza nella lista di attesa, differendo il ricovero al reperimento delle necessarie risorse finanziarie.

Il TAR per la Sicilia, Sez. III, respingeva il ricorso. L’interessato proponeva appello, insistendo sulla riconducibilità della prestazione ai livelli essenziali di assistenza, sull’illegittimità del differimento per ragioni economiche e sulla violazione dell’art. 10-bis legge n. 241/1990. Il C.G.A.R.S., disposta istruttoria con ordinanza istruttoria, ha trattenuto la causa in decisione all’udienza del 1 luglio 2026.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce la disciplina dell’art. 3-septies d.lgs. n. 502/1992 e del D.P.C.M. 14 febbraio 2001, che distingue tra prestazioni sanitarie a rilevanza sociale, di competenza delle aziende sanitarie, e prestazioni sociali a rilevanza sanitaria, di competenza dei Comuni. La partecipazione del Servizio sanitario è direttamente proporzionale all’incidenza della componente sanitaria.

La Corte precisa che la qualificazione non dipende dal bisogno del singolo, ma dalle prestazioni che la struttura è concretamente in grado di erogare. Le comunità alloggio svolgono attività di tipo socio-assistenziale: l’Assessorato regionale della Salute, nell’ottemperanza istruttoria, ha escluso che le loro prestazioni siano riconducibili all’art. 33, comma 2, lett. c), D.P.C.M. 12 gennaio 2017. Né il trattamento farmacologico prescritto richiede personale specializzato, né risulta dimostrata l’impossibilità dell’assistenza nel contesto familiare.

Quanto al vincolo di bilancio, il Collegio richiama Cass. civ., Sez. I, n. 32310 del 2018: l’obbligo del Comune di disporre il ricovero è subordinato all’attestazione della copertura finanziaria, ex artt. 183 e 191 d.lgs. n. 267/2000. La lista di attesa è coerente con l’esigenza di contemperare i bisogni dei consociati e gli equilibri dell’ente; l’art. 12 del regolamento comunale consente deroghe in caso di assoluta necessità, ma l’appellante non ha allegato alcuna ragione di urgenza nella propria istanza.

Il provvedimento impugnato non è qualificabile come diniego, né formale né sostanziale: l’art. 14 del regolamento comunale prevede espressamente il collocamento in lista delle richieste eccedenti i posti disponibili. Da qui l’infondatezza della censura sull’art. 10-bis legge n. 241/1990. La doglianza sull’assenza di un termine massimo di attesa è invece inammissibile, perché prospettata per la prima volta in appello in violazione dell’art. 104, comma 1, cod. proc. amm..

Il C.G.A.R.S. respinge l’appello. La complessità delle questioni giustifica l’integrale compensazione delle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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