L’interdittiva antimafia non impedisce il condono edilizio dell’immobile destinato ad attività d’impresa (C.G.A.R.S. n. 650 del 28.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
Gli effetti inibitori dell’informativa antimafia hanno carattere tassativo e non ammettono interpretazione analogica o estensiva. L’art. 67, lett. f), d.lgs. n. 159/2011 ricomprende i provvedimenti a contenuto autorizzatorio, concessorio o abilitativo finalizzati allo svolgimento di attività imprenditoriali. Il diniego di condono edilizio non rientra in tale fattispecie, neppure quando l’immobile sia destinato a uso industriale o commerciale, perché la sanatoria non abilita all’esercizio dell’attività d’impresa. La sussistenza di un’interdittiva non può dunque incidere sul rilascio della concessione in sanatoria. Resta fermo che l’incapacità giuridica parziale ex lege va correlata alle sole tipologie di rapporti delineate dal codice antimafia.
Il Fatto
Il Comune di Roccamena aveva rigettato l’istanza di condono edilizio proposta ai sensi della legge n. 47/1985 per un immobile composto da due corpi di fabbrica, destinato ad attività industriale o artigianale e funzionale a un cementificio, sul presupposto che la richiedente fosse destinataria di un provvedimento interdittivo antimafia. Con un secondo provvedimento il Comune aveva respinto l’istanza di voltura in favore dei titolari di diritti reali sull’immobile, ritenendo che essa avrebbe consentito l’elusione della normativa antimafia. Un’ulteriore nota ha integrato la motivazione del diniego in ragione delle interdittive emesse anche nei confronti di questi ultimi.
Il TAR Sicilia, con sentenza del 28 luglio 2023, ha accolto il ricorso principale e i motivi aggiunti, escludendo che l’interdittiva antimafia potesse incidere sul rilascio dei titoli abilitativi e che il manufatto, pur destinato a uso economico, rientrasse tra le fattispecie dell’art. 67 d.lgs. n. 159/2011. Il Comune ha proposto appello con un unico motivo.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge il gravame e conferma l’illegittimità del diniego. Il Comune, preso atto dell’interdittiva prefettizia, aveva ritenuto il provvedimento di rigetto a contenuto vincolato, ma in tal modo ha svalutato il tenore letterale dell’art. 67, lett. f), cod. antimafia. La norma richiede che il provvedimento autorizzatorio o concessorio sia finalizzato allo svolgimento di attività imprenditoriali: l’istanza di condono, diretta alla sanatoria di opere abusive, non possiede tale attitudine abilitante.
Il percorso argomentativo muove dalla superata alternatività tra comunicazioni e informazioni antimafia, richiamando il costante indirizzo del Consiglio di Stato (Sez. III n. 1827 del 2021, n. 1500 del 2019, n. 1109 del 2017, Sez. IV n. 3247 del 2016) e il parere della Sez. I n. 3088 del 2015. Il Collegio valorizza il conforto della Corte cost. n. 4 del 2018 e dell’Adunanza Plenaria n. 3 del 2018, che ha qualificato l’interdittiva come misura di salvaguardia dell’ordine pubblico economico e della libera concorrenza, produttiva di una incapacità giuridica parziale e tendenzialmente temporanea, circoscritta ai rapporti giuridici con la pubblica amministrazione nei casi espressamente indicati dalla legge.
Il C.G.A.R.S. distingue poi l’ambito dell’art. 39 legge n. 724/1994, che sospende il procedimento di sanatoria degli abusi posti in essere da soggetto imputato di taluni delitti e ne preclude la conclusione in caso di condanna definitiva. Tale disposizione ha finalità antielusiva e riguarda la posizione penale del richiedente, non la titolarità di un provvedimento interdittivo.
Il Collegio sottolinea infine la stretta correlazione tra procedura di condono e bene oggetto dell’istanza: la sanatoria serve al soddisfacimento del potere di godimento e disposizione garantito dall’art. 832 c.c., qui invocato dai titolari del diritto di proprietà. L’appello è quindi respinto, con condanna del Comune alle spese processuali del grado.
Nota della Redazione
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