Sei scatti stipendiali nella buonuscita anche dopo l’abrogazione della norma (TAR Sicilia n. 1408 del 15.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’abrogazione della legge n. 231/1990 a opera dell’art. 2268, comma 872, del d.lgs. n. 66/2010 non determina la reviviscenza dell’art. 1, comma 15-bis, d.l. n. 387/1987 nella formulazione originaria. La disposizione iniziale è stata sostituita dall’art. 11, primo comma, legge n. 231/1990, che ne ha esaurito il contenuto precettivo. I richiami normativi alla norma originaria devono quindi intendersi riferiti alla disciplina sostitutiva, anche se l’intestazione formale resta quella primitiva. Ne deriva il diritto degli appartenenti all’Arma dei carabinieri all’inclusione dei sei scatti stipendiali nella base di calcolo dell’indennità di buonuscita, con rivalutazione e interessi. L’INPS è l’unico soggetto obbligato al pagamento.
Il Fatto
Il ricorrente, appartenente all’Arma dei carabinieri e congedato a domanda, ha chiesto l’accertamento del diritto ai benefici economici dell’art. 6 bis d.l. n. 387/1987 e la condanna dell’INPS a rideterminare l’indennità di buonuscita includendo nella base di calcolo i sei scatti stipendiali, oltre rivalutazione e interessi.
L’Istituto si è costituito eccependo il difetto di legittimazione passiva e la prescrizione del credito, chiedendo il rigetto del ricorso. Il ricorrente ha insistito nelle proprie domande con memoria. La causa è stata discussa all’udienza pubblica e posta in decisione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina anzitutto l’eccezione di difetto di legittimazione passiva e la ritiene infondata. Richiama il principio pacifico secondo cui l’unico soggetto obbligato a corrispondere l’indennità di buonuscita è il competente ente previdenziale, citando C.G.A. n. 865 del 2022, con rinvio a Cons. St. n. 1231 del 2019 e Cons. St. n. 6465 del 2010.
Anche l’eccezione di prescrizione è infondata. Il Collegio aderisce all’orientamento secondo cui si tratta di eccezione in senso proprio, onerando la parte di specificare i fatti che ne costituiscono il fondamento, compresa la data di inizio del corso prescrizionale. L’INPS non può limitarsi a indicare in modo dubitativo la data di collocazione a riposo, ma deve dedurre e documentare la data di liquidazione del trattamento di fine servizio. Essendo ignota tale data, l’eccezione è respinta, risultando superfluo l’esame degli ordinativi di pagamento e degli atti interruttivi.
Nel merito il ricorso è accolto sulla scorta di C.G.A. n. 865 del 2022, confermato da Cons. St. n. 10523 del 2023. La questione centrale riguarda l’avvenuta o meno abrogazione dell’art. 1, comma 15-bis, d.l. n. 387/1987. La previsione originaria è stata sostituita dall’art. 11, primo comma, legge n. 231/1990; la successiva abrogazione di quest’ultima non produce reviviscenza della formulazione iniziale. I richiami alla norma primitiva valgono dunque per la disciplina sostitutiva. Il richiamo all’art. 4 d.lgs. n. 165/1987 opera verso una disposizione ormai tamquam non esset.
Quanto alla tempestività dell’istanza, il Collegio richiama Cons. St. n. 1231 del 2019. Precisа inoltre, con C.G.A. n. 1329 del 2022, che l’art. 6 bis si applica ai soli appartenenti alla Polizia di Stato e alle forze di polizia individuate dall’art. 16 legge n. 121/1981, tra cui l’Arma dei carabinieri, con esclusione della Marina militare, dell’Aeronautica e della Polizia ferroviaria.
Il ricorso è quindi accolto e l’INPS condannato a corrispondere quanto dovuto in applicazione dell’art. 6-bis, oltre rivalutazione e interessi ex art. 16, sesto comma, legge n. 724/1994, dalla maturazione del diritto al soddisfo. Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza e sono distratte al procuratore antistatario.
Nota della Redazione
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