Gara è regola per concessione scaduta di bene pubblico proroga eccezione (TAR Emilia-Romagna n. 22 del 15.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’attribuzione a terzi del godimento esclusivo di un bene pubblico demaniale o del patrimonio indisponibile avviene mediante concessione, la cui assegnazione deve seguire una procedura di evidenza pubblica alla scadenza del rapporto. Il divieto di rinnovo dei contratti pubblici scaduti, di matrice comunitaria, si estende alle concessioni di beni pubblici, cosicché la proroga costituisce strumento del tutto eccezionale, ammesso solo quando, per ragioni obiettivamente non dipendenti dall’amministrazione, vi sia l’effettiva necessità di assicurare la continuità del godimento nelle more della nuova selezione. Ne consegue che è la mancata indizione della gara, e non la sua celebrazione, a dover essere motivata. La disparità di trattamento è configurabile solo se la scelta di cui si invoca l’estensione è legittima e le situazioni comparate sono perfettamente identiche; non ricorre quando la proroga pretesa sarebbe a sua volta illegittima o quando la posizione del concessionario uscente, per durata e origine del titolo, è diversa da quella degli altri.

Il Fatto

La società ricorrente era concessionaria del compendio immobiliare denominato “ex pattinaggio”, appartenente al patrimonio indisponibile del Comune di Rimini, in forza di titolo scaduto il 31.12.2022 e poi prorogato al 31.12.2023. Il compendio rientra nel più ampio ambito delle “Aree Marina Centro”, per il quale il Comune ha avviato la progettazione del cd. “Parco del mare”.

Con deliberazione di Giunta n. 444 del 05.12.2023 l’ente ha approvato le linee guida per la gestione patrimoniale del compendio e il rinnovo delle concessioni, prorogando al 31.12.2025 i titoli degli altri concessionari. Per il solo “ex pattinaggio” ha invece indetto una procedura di gara, previa indagine di mercato. La concessionaria ha impugnato la deliberazione e gli atti conseguenti, deducendo l’irrazionalità della scelta e la disparità di trattamento rispetto agli altri concessionari, e ha poi gravato con motivi aggiunti la determina di indizione della gara. Il Comune ha eccepito l’improcedibilità per acquiescenza, avendo la ricorrente presentato domanda di partecipazione senza riserva.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha anzitutto respinto la richiesta di estromissione della società controinteressata, osservando che la modifica della denominazione sociale non determina una cesura tra distinti soggetti giuridici: si tratta della medesima persona giuridica, già evocata in giudizio dalla ricorrente. La pretesa di estromettere chi si è chiamato a contraddire integra pertanto un abuso del processo.

Nel merito, il Tribunale ha richiamato l’orientamento per cui il divieto di rinnovo dei contratti pubblici scaduti opera anche nel settore delle concessioni di beni pubblici, in quanto i beni contendibili non devono essere sottratti per un tempo eccessivo e senza gara al mercato. La proroga è dunque eccezionale e la gara, improntata alla par condicio competitorum, costituisce la regola ordinaria: è la mancata attivazione dell’evidenza pubblica a dover essere motivata.

Quanto alla dedotta disparità di trattamento, il Collegio ha ricordato che la figura sintomatica presuppone la legittimità della scelta di cui si invoca l’estensione e la perfetta identità delle situazioni comparate. Il primo presupposto difetta, perché la proroga invocata sarebbe a sua volta illegittima. Il secondo parimenti manca: il bene era stato assegnato alla ricorrente all’esito di una gara indetta dopo la rinuncia del precedente concessionario, con un rapporto concessorio nuovo e non un subentro. La lex specialis prevedeva una durata annuale con possibilità di una sola proroga di pari durata, cosicché il titolo sarebbe scaduto al massimo il 31.12.2023. Tale durata era elemento essenziale del sinallagma, noto alla ricorrente al momento della partecipazione, e non può essere modificata a posteriori, a tutela dell’affidamento e della parità di trattamento dei concorrenti.

Le censure sulle modalità di gara sono state respinte sul rilievo che la determinazione del contenuto del bando è espressione di discrezionalità amministrativa, sindacabile solo se manifestamente irragionevole o sproporzionata. L’indagine di mercato mira a verificare l’interesse del mercato ed evitare il rischio di una gara deserta; la procedura aperta è funzionale alla massima partecipazione. Il ricorso principale e i motivi aggiunti sono stati quindi rigettati, con compensazione integrale delle spese e contributi unificati a carico della ricorrente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *