Concessione di costruzione e proprietà dell’opera: qualifica di ente esecutore e risarcimento (TAR Marche n. 52 del 16.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il soggetto che, in forza di convenzione, progetta ed esegue un’opera pubblica per conto della Regione dietro corrispettivo forfettario onnicomprensivo assume la qualifica di ente attuatore mediante concessione di sola costruzione, e non quella di ente esecutore ai sensi dell’art. 19, comma 1, della L.r. n. 17/1979, con la conseguenza che non opera in suo favore il trasferimento automatico della proprietà dell’impianto. La norma regionale, inoltre, non ha applicazione automatica ad effetto reale, ma richiede un atto della Regione che riconosca formalmente la proprietà previo accertamento della qualifica di ente esecutore. La trasformazione del consorzio in società per azioni esclude comunque la riconducibilità del soggetto alla nozione di “comuni associati”. L’azione di annullamento degli atti di attribuzione dell’opera al Comune rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di esecuzione degli accordi ex art. 11 della legge n. 241/1990.

Il Fatto

Con delibera del CIPE del 1989 viene finanziato, tramite la Regione Marche, il progetto per la costruzione di un impianto di potabilizzazione delle acque derivate da un invaso. Nel 1990 la Regione affida a un consorzio intercomunale, poi trasformato in società per azioni, l’espletamento degli adempimenti per la realizzazione dell’opera, dalla progettazione al collaudo, dietro compenso forfettario onnicomprensivo.

Conclusi i lavori, la Regione consegna l’impianto al proprio servizio patrimoniale e ne attribuisce la proprietà al Comune ove l’opera è ubicata, applicando l’art. 19, comma 2, della L.r. n. 17/1979. La società ricorrente impugna tali atti e chiede il risarcimento dei danni, sostenendo di essere ente esecutore e di aver diritto alla proprietà dell’impianto per effetto dell’accessione sul terreno acquistato.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina preliminarmente le eccezioni di difetto di giurisdizione sollevate dal Comune. Esclude quella del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, poiché la controversia non attiene al regime delle acque ma alla volontà regionale di assegnare l’impianto. Ritiene invece sussistere la giurisdizione esclusiva amministrativa, trattandosi di esecuzione di un accordo ex art. 11 della legge n. 241/1990, dato che la lite trae origine dalla convenzione del 1990.

Nel merito, il Collegio individua nella convenzione la fonte principale del rapporto. Osserva che essa disciplina solo la fase di progettazione e realizzazione, secondo il contenuto tipico della concessione di sola costruzione, e non la proprietà dell’opera. Il carattere forfettario e onnicomprensivo del compenso induce a escludere che le parti avessero inteso attribuire l’impianto al consorzio. Ne consegue la qualifica di ente attuatore e non di ente esecutore, restando la Regione l’effettivo ente esecutore ai sensi del comma 2.

Il Collegio aggiunge che l’art. 19, comma 1, non opererebbe comunque in modo automatico ad effetto reale, richiedendo un atto regionale di riconoscimento. Sul punto valorizza le note con cui lo stesso consorzio aveva sollecitato l’assegnazione della proprietà, anziché invocare l’acquisizione automatica. Rileva inoltre che, alla data degli atti impugnati, il soggetto era divenuto società per azioni e non poteva essere ricondotto alla nozione di “comuni associati”.

Quanto alla dedotta accessione invertita, gli atti impugnati non hanno effetto reale e non riguardano i terreni. L’eventuale questione dell’utilizzo del suolo potrà semmai essere risolta ai sensi dell’art. 42-bis del d.P.R. n. 327/2001. L’istanza risarcitoria è respinta: manca la prova di un illegittimo ritardo; le spese per le aree, il completamento, il collaudo e la manutenzione erano coperte dalla convenzione o dal quadro economico, ovvero non provate, applicandosi il principio della compensatio lucri cum damno. Il ricorso è integralmente respinto, con spese compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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