Ammonimento per atti persecutori: obbligo di sentire le persone informate sui fatti (TAR Sicilia n. 2450 del 28.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di ammonimento per atti persecutori, la misura prevista dall’art. 8 del d.l. 23 febbraio 2009, n. 11, come convertito, non richiede la piena prova della responsabilità, ma può fondarsi su un quadro indiziario idoneo a evidenziare un vulnus alla riservatezza della vita di relazione o, anche solo potenzialmente, all’integrità della persona. L’autorità amministrativa è tuttavia tenuta a svolgere i necessari approfondimenti istruttori e, in particolare, a sentire le persone informate sui fatti indicate dall’istante, incombente che l’art. 8, comma 2, del d.l. n. 11/2009 pone come obbligatorio ove le stesse siano specificamente individuate. I verbali di sommarie informazioni prodotte solo in sede giudiziale non possono fondare la misura, costituendo un’inammissibile integrazione postuma della motivazione. Il provvedimento che ometta tali adempimenti e non valuti le note difensive dell’interessato è illegittimo per difetto di istruttoria e di motivazione.

Il Fatto

Il ricorrente impugnava davanti al TAR Sicilia, sezione staccata di Catania, il provvedimento con cui il Questore della Provincia di Catania lo aveva ammonito, ai sensi degli artt. 7 e 8 del d.l. n. 11/2009 e dell’art. 3 del d.l. n. 93/2013, a tenere un comportamento conforme alla legge, desistendo da ulteriori molestie, appostamenti, pedinamenti o atti persecutori.

Il provvedimento si fondava sulla richiesta della persona offesa, che aveva denunciato telefonate, messaggi, tentativi di contatto e visite indesiderate. Il ricorrente negava i fatti e articolava quattro motivi, lamentando violazione delle norme sull’ammonimento, difetto di istruttoria, carenza di motivazione e violazione del principio di proporzionalità; chiedeva altresì il risarcimento del danno. L’amministrazione si costituiva con memoria di mera forma e documentazione; la controinteressata non si costituiva.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce la funzione dell’ammonimento, misura di prevenzione e dissuasione dei comportamenti sanzionati dall’art. 612-bis cod. pen., richiamando Cons. Stato, sez. III, n. 2108 del 2019 e Cons. Stato, sez. III, n. 4127 del 2015. Non è necessaria la piena prova della responsabilità: è sufficiente un quadro istruttorio che, anche sul piano indiziario, evidenzi eventi lesivi della riservatezza della vita di relazione o, potenzialmente, dell’integrità della persona. Il diritto amministrativo della prevenzione presuppone il superamento di una soglia di rispetto della libertà e dignità altrui, oltre i limiti di un “civile” disaccordo (Cons. Stato n. 2494/2023).

Nel caso concreto, i fatti contestati erano riportati in modo generico e desunti dalla sola richiesta di ammonimento. L’amministrazione ha omesso i necessari approfondimenti istruttori: dalla stessa narrazione della persona offesa non emergevano condotte violente o intimidatorie, come riconosciuto nel rigetto dell’opposizione alla richiesta di archiviazione e nella conseguente archiviazione del G.I.P. del Tribunale di Catania.

Il punto centrale è l’omessa audizione delle persone informate sui fatti indicate dall’istante. L’art. 8, comma 2, del d.l. n. 11/2009 richiede solo “se necessario” l’acquisizione delle informazioni degli organi investigativi, ma pone l’obbligo di sentire le persone informate sui fatti ove espressamente indicate dall’interessato (TAR Sicilia, Catania, sez. I, n. 2342/2023). L’effettivo svolgimento di tale incombente è rimasto indimostrato.

La copiosa documentazione prodotta dall’amministrazione non presenta autoevidenza probatoria idonea a supportare la contestazione generica. I verbali di sommarie informazioni, riportati solo nella memoria difensiva e in forma anonima, non possono fondare la misura: costituiscono un’inammissibile integrazione postuma della motivazione, incorporata in un atto giudiziale. Il provvedimento ha inoltre omesso ogni valutazione delle note difensive del ricorrente, con specifica indicazione delle persone da sentire.

Il terzo motivo è dichiarato assorbito. Il ricorso è accolto e il provvedimento annullato. La domanda risarcitoria è rigettata, non essendo comprovati profili di danno non eliminati dall’annullamento. Le spese sono compensate, con rimborso del contributo unificato a carico dell’amministrazione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

Altre sentenze sull'art. 612-bis c.p.

Tutte le 186 sentenze sull'art. 612-bis c.p.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *