Concessione demaniale scaduta e difetto di interesse all’appello (Cons. Stato n. 3249 del 24.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il titolare di una concessione demaniale marittima irrimediabilmente scaduta, il cui venire meno del titolo sia coperto da giudicato interno, è privo di un interesse diretto, concreto e attuale a impugnare le vicende relative all’area demaniale a suo tempo concessagli. Tale difetto di interesse permane anche quando il soggetto continui a detenere materialmente il bene, trattandosi di occupante sine titolo privo di un collegamento stabile con l’area. Ne deriva l’inammissibilità dell’appello ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. b), c.p.a., restando irrilevante ogni eventuale fondatezza nel merito dei motivi proposti.

Il Fatto

La società appellante aveva impugnato davanti al TAR Lazio il bando del 2020 con cui Roma Capitale aveva indetto una procedura per l’affidamento di trentasette concessioni demaniali marittime sul litorale, tra cui il lotto corrispondente allo stabilimento dalla stessa gestito. Con sentenza n. 7833 del 14 giugno 2022 il TAR aveva accolto in parte il ricorso, annullando la procedura per mancata approvazione del Piano di utilizzo degli arenili comunale, e aveva riconosciuto la conservazione dell’efficacia della concessione fino al 29 giugno 2022, respingendo invece la domanda di ulteriore estensione della durata.

Avverso tale pronuncia l’associazione aggiudicataria provvisoria della gara propose opposizione di terzo ex art. 108 c.p.a. Il TAR Lazio, con la sentenza n. 20978 del 2024, accolse l’opposizione, ritenendo la legittimazione e la tempestività dell’iniziativa e affermando che la normativa regionale consente procedure competitive di assegnazione transitoria in attesa del Pua. La società ha quindi appellato, dolendosi dell’accoglimento dell’opposizione e chiedendone la riforma.

La Motivazione della Corte

Il Consiglio di Stato ha accolto l’eccezione di inammissibilità per difetto di interesse sollevata da Roma Capitale. Il Collegio ha rilevato che con la sentenza n. 7833 del 14 giugno 2022 si era formato un giudicato interno sul fatto che la concessione dell’appellante fosse definitivamente scaduta il 29 giugno 2022, ossia novanta giorni dopo la cessazione dello stato di emergenza sanitaria, dichiarata ai sensi dell’art. 1, comma 1, del d.l. n. 221 del 2021, convertito con legge n. 11 del 2022.

Tale accertamento non è più revocabile in dubbio, poiché l’appellante non aveva impugnato la sentenza nella parte in cui respingeva la domanda di estensione della durata del titolo ai sensi dell’art. 1, commi 682 e 683, della legge n. 145 del 2018 e dell’art. 182, comma 2, del d.l. n. 34 del 2020. La società è dunque divenuta occupante sine titolo dell’area demaniale, oggi oggetto del lotto aggiudicato all’appellata all’esito della procedura.

Il Collegio ha escluso che l’accoglimento dell’appello possa produrre alcun vantaggio giuridico, poiché l’eventuale conferma dell’annullamento della gara non inciderebbe sul giudicato relativo alla scadenza del titolo. Ha richiamato Cons. Stato, sez. VII, n. 71 del 2026 e, sulla sovrapponibilità della fattispecie, Cons. Stato, sez. VII, n. 3951 del 2025, che aveva dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione del precedente concessionario, parimenti privo di stabile collegamento con l’area.

Quanto alla determinazione QC/1215/2025 del 30 aprile 2025, invocata dall’appellante a sostegno della propria posizione, la Corte ne ha escluso la rilevanza: essa ha valenza provvisoria, per la sola stagione balneare 2025 ormai conclusa, e non legittima certo a far valere l’annullamento della procedura del 2020. L’appello è stato quindi dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. b), c.p.a., con assorbimento dell’esame nel merito dei motivi, e le spese del grado sono state integralmente compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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