Dietista e biologo nutrizionista equivalgono nel punteggio premiale di gara (Cons. Stato n. 3256 del 27.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
La clausola della lex specialis che attribuisce il punteggio premiale all’offerta di un “nutrizionista/dietologo”, senza ulteriori specificazioni, va letta in senso ampio e ricomprende il professionista abilitato a occuparsi di nutrizione e alimentazione umana, a prescindere dal titolo di studio e dall’ordine di appartenenza. Il chiarimento reso in gara dalla stazione appaltante, privo di contenuto provvedimentale, non può integrare o rettificare la legge di gara: può solo chiarirne il significato, non attribuirle portata diversa o maggiore. Ne consegue che l’iscrizione all’albo professionale, introdotta solo in sede di chiarimenti, non può restringere ab origine la platea dei destinatari del punteggio. Il giudice che accerta l’equipollenza tra le figure non invade la riserva di amministrazione, ma esprime l’effetto conformativo della propria statuizione.
Il Fatto
Il Ministero dell’Interno indice una gara per il servizio di ristorazione presso una sede didattico-residenziale. La società prima classificata ottiene l’aggiudicazione con un punteggio complessivo superiore a quello della seconda classificata, che propone ricorso al TAR Lazio. Il giudice di primo grado, con sentenza breve, accoglie il gravame sul rilievo che alla seconda classificata era stato negato il punteggio premiale previsto dal disciplinare per la presenza di un “nutrizionista/dietologo”, avendo essa indicato una dietista anziché un biologo nutrizionista.
La società aggiudicataria appella, deducendo l’erroneità dell’assimilazione tra le due figure, la violazione della riserva di amministrazione e l’inammissibilità del ricorso di primo grado per mancata impugnazione del disciplinare e del chiarimento. Il Ministero propone appello incidentale. La Sezione respinge l’istanza cautelare, ravvisando l’esigenza di approfondire la figura del nutrizionista.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dal motivo di inammissibilità, per esaminare insieme il terzo e il primo motivo. L’art. 18.1 del disciplinare subordinava il punteggio premiale all’offerta di un “nutrizionista/dietologo” senza specificazioni, accogliendone una definizione ampia. L’iscrizione all’albo professionale è stata aggiunta solo con il chiarimento n. 12. Richiamando la pronuncia della Sez. V n. 4432 del 22.05.2025, la Sezione ribadisce che i chiarimenti non hanno contenuto provvedimentale e non possono integrare la lex specialis.
Da qui due conseguenze. Sul piano processuale, non è configurabile un onere di impugnazione del chiarimento n. 12: il motivo di inammissibilità è infondato. Sul piano sostanziale, il riferimento all’albo contenuto solo nei chiarimenti non può restringere la portata della clausola, ma va letto come criterio funzionale a individuare professionalità adeguate alle esigenze del servizio.
L’iscrizione della dietista all’Ordine TSRM e PSTRP, disciplinato dall’art. 7 del d.lgs. 13 settembre 1946, n. 233 come modificato dall’art. 4 della legge 11 gennaio 2018, n. 3, consente la qualificazione in relazione al tipo di servizio. La Sezione aggiunge che, in concreto, la dietista offerta è laureata anche in Scienze della nutrizione umana, titolo equipollente alla laurea magistrale in Biologia posseduta dalla figura indicata dall’appellante. La figura risulterebbe quindi sovrapponibile a quella concorrente.
Il Collegio esclude poi che la distinzione tra le figure possa fondarsi sull’asserita autonomia operativa dei biologi, non essendo neanche questi abilitati ad agire senza supporto del medico nella nutrizione clinica; rileva inoltre che i fruitori del servizio sono allievi di un centro didattico, non degenti ospedalieri. Quanto alla Corte cost. n. 4 del 28.1.2026, invocata dall’appellante, la pronuncia concerne la posizione del biologo-nutrizionista nel servizio sanitario nazionale e non viene in rilievo; da essa si trae semmai conferma che non esiste un albo dei nutrizionisti.
Respinto anche il secondo motivo, l’attribuzione del punteggio non deriva da un’incursione del giudice nell’area riservata all’amministrazione, ma dall’effetto conformativo della sentenza che ha accertato l’equipollenza. L’appello principale è respinto, quello incidentale dichiarato improcedibile; le spese sono compensate in ragione delle oggettive difficoltà interpretative.
Nota della Redazione
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