Visto di conformità sospeso: danno non provato e risarcimento respinto (Cons. Stato n. 3250 del 24.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
La declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse della domanda di annullamento non preclude l’esame della domanda risarcitoria proposta in via contestuale, poiché l’accertamento dell’illegittimità dell’atto è assorbito dalla verifica dei presupposti del risarcimento. L’art. 30, comma 3, c.p.a. non opera automaticamente ogni volta che la domanda demolitoria sia stata dichiarata irricevibile o inammissibile: la preclusione va esclusa quando l’interessato abbia tenuto una condotta diligente, abbia proposto tempestivamente la domanda di annullamento e la misura cautelare, e il pregiudizio lamentato non fosse comunque evitabile per la breve durata della sanzione. In ogni caso, la domanda risarcitoria è infondata quando la prova del danno da lucro cessante si fondi su documentazione di provenienza unilaterale, priva di accettazione della controparte e di riscontri esterni, non potendo la liquidazione equitativa supplire all’inerzia probatoria della parte sull’an. Il danno non patrimoniale, se allegato in modo generico e senza indicazione dei testimoni e dei capitoli, resta non provato e la relativa istanza istruttoria è inammissibile.
Il Fatto
L’Agenzia delle entrate – Direzione regionale Lombardia ha disposto, con tre provvedimenti adottati ai sensi dell’art. 39 d.lgs. n. 241/1997, la sospensione di una professionista dall’elenco informatizzato dei soggetti abilitati al rilascio del visto di conformità, per averlo apposto in assenza della prescritta copertura assicurativa. L’interessata ha impugnato gli atti davanti al TAR Lombardia, chiedendo anche la condanna dell’amministrazione al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale.
Il TAR ha dichiarato il ricorso in parte irricevibile per tardività e in parte inammissibile per carenza di interesse, ritenendo il provvedimento di gennaio unico atto lesivo e le note successive prive di valore provvedimentale; ha poi escluso il risarcimento ai sensi dell’art. 30, comma 3, c.p.a. per il mancato tempestivo esperimento degli strumenti di tutela. La professionista ha appellato, contestando la qualificazione degli atti e la reiezione automatica della domanda risarcitoria.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio di Stato ha anzitutto rilevato che i provvedimenti di sospensione hanno ormai esaurito i loro effetti, essendo la sanzione di durata annuale: la domanda di annullamento va quindi dichiarata improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. La stessa appellante ha confermato di essere interessata al solo accertamento dell’illegittimità ai fini risarcitori. Tale accertamento è peraltro superfluo, perché assorbito dalla verifica della domanda di risarcimento, secondo il principio espresso da Cons. Stato, ad. pl., 13 luglio 2022, n. 8.
Passando alla domanda risarcitoria, il collegio ha preso le distanze dalla soluzione del TAR sul richiamo all’art. 30, comma 3, c.p.a. Il provvedimento di gennaio era stato sostituito, all’esito di un’integrazione istruttoria su nuova documentazione, da quello di fine gennaio: quest’ultimo costituisce conferma in senso proprio, autonoma e sostitutiva, e non atto meramente confermativo. Rispetto a esso la domanda demolitoria era tempestiva. L’interessata aveva inoltre tenuto una condotta diligente, presentando istanze di autotutela e proponendo ricorso nell’immediatezza; decisiva, infine, la circostanza che la domanda cautelare fu respinta per il carattere meramente economico del pregiudizio e non per l’inammissibilità del ricorso, poi affermata solo in sentenza.
Ciononostante, la domanda risarcitoria è risultata infondata per difetto di prova del danno. Quanto al lucro cessante, i preventivi prodotti recavano la sola sottoscrizione della professionista, senza accettazione del cliente, e i prospetti di calcolo erano documenti unilaterali privi di riscontri esterni. La provenienza unilaterale non consente di ritenere raggiunta la prova dell’esistenza e dell’ammontare del danno. La Corte ha escluso anche la prova presuntiva basata sui visti apposti negli anni precedenti, non essendo stata tale circostanza specificamente allegata quale indice presuntivo.
Il collegio ha richiamato Cass. civ., sez. III, 16 maggio 2013, n. 11968 e Cass. civ., sez. II, 7 ottobre 2025, n. 26995 in tema di prova presuntiva del lucro cessante, e Cass. civ., sez. III, 20 ottobre 2025, n. 27921 sul fatto che la liquidazione equitativa attiene solo al quantum e non può supplire all’inerzia probatoria sull’an. La professionista avrebbe potuto produrre fatture, preventivi accettati o tabelle dell’ordine.
Quanto al danno non patrimoniale, l’allegazione è stata ritenuta generica: la sola affermazione che la sospensione fu notata da alcuni clienti, senza indicazione del numero e della conoscenza della causa. La richiesta di prova testimoniale è stata dichiarata inammissibile per mancata indicazione dei testimoni e dei capitoli. L’appello è stato respinto con diversa motivazione e le spese integralmente compensate.
Nota della Redazione
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