Concessione di posteggio subordinata al bando comunale, proroga inapplicabile (TAR Campania n. 2879 del 07.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il rilascio della concessione di posteggio per l’esercizio del commercio su aree pubbliche presuppone la predisposizione degli appositi bandi da parte del Comune, ai sensi dell’art. 55 l.r. Campania n. 7/2020. In assenza di tale fase preliminare, è inibito all’amministrazione rilasciare concessioni sulla base di domande autonome, il cui riscontro prescinderebbe dal confronto competitivo imposto a tutela della libertà di concorrenza. La proroga delle concessioni prevista dall’art. 11, comma 6, legge n. 214/2023 opera esclusivamente per i titoli legittimi sotto il profilo interno ma non conformi alla direttiva 2006/123/CE, e non sana un titolo affetto da invalidità derivante dall’assenza del pertinente titolo autorizzatorio. L’autorizzazione di tipo A non può formarsi per silenzio assenso, risultando estraneo al relativo procedimento il paradigma dell’art. 19 legge n. 241/1990. Il pregresso rilascio di concessioni annuali non radica alcun affidamento tutelabile.
Il Fatto
La ricorrente, impresa individuale iscritta alla CCIAA per la ristorazione ambulante mediante automarket, era titolare di autorizzazione di tipo B per il commercio itinerante. Con istanza del novembre 2023 ha chiesto il rilascio dell’autorizzazione di tipo A e della concessione di posteggio per l’anno 2024 presso una postazione del lungomare cittadino.
Il Comune di Napoli, previa comunicazione dei motivi ostativi, ha respinto la domanda con disposizione dirigenziale n. 315 del 29 luglio 2024, rilevando l’assenza di titolo autorizzatorio idoneo al commercio su posto fisso e la necessità del preventivo esperimento di gara. La ricorrente ha impugnato il diniego davanti al TAR Campania, articolando censure fondate sulla ritenuta conversione del titolo di tipo B, sull’asserita formazione del titolo per silentium e sulla proroga ex lege delle concessioni in essere.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale muove dall’art. 55 l.r. Campania n. 7/2020, che subordina il rilascio della concessione di posteggio alla predisposizione di appositi bandi comunali. Nel caso di specie è pacifico che il Comune non abbia attivato tale fase. Ne deriva l’inoffensività delle censure relative alla mancata considerazione della domanda di autorizzazione di tipo A e all’asserito onere di conversione del titolo di tipo B.
La ricostruzione del regime dei titoli conferma la soluzione. L’art. 54 l.r. n. 7/2020 impone il rilascio contestuale di autorizzazione e concessione, mentre l’allegato A al testo unico prevede la s.c.i.a. solo per il commercio alimentare itinerante. Il regolamento comunale richiamato collega la validità dell’autorizzazione di tipo A a quella della concessione. Da ciò consegue l’infondatezza della tesi della formazione del titolo per silenzio assenso, non previsto per le autorizzazioni di tipo A.
Il Collegio esclude poi la tutela dell’affidamento fondato sul rilascio ripetuto di concessioni annuali. Richiamando i principi espressi dal Cons. Stato, sez. VI, 4 gennaio 2023, n. 163, osserva che il concessionario di beni demaniali non vanta alcun diritto d’insistenza né aspettativa qualificata al rinnovo. La prassi illegittima seguita in passato non può giustificare letture correttive della normativa di settore, che finirebbero per eludere le esigenze di trasparenza e par condicio. La scarsità della risorsa impone la selezione mediante evidenza pubblica, secondo quanto affermato dal Cons. Stato, sez. V, 19 novembre 2024, n. 9266 e dal Cons. Stato, sez. VII, n. 9104 del 19 ottobre 2023.
Quanto alla proroga ex art. 11, comma 6, legge n. 214/2023, il Tribunale ne delimita la portata: essa mira a garantire continuità a concessioni valide secondo il diritto interno ma non conformi alla direttiva Bolkestein, nelle more dell’espletamento delle gare. Non si tratta di una proroga generalizzata idonea a sanare ogni illegittimità. Nel caso concreto manca un’assegnazione legittima, poiché la concessione era stata rilasciata in assenza del titolo autorizzatorio di tipo A, e l’area interessata è interdetta al commercio itinerante dal regolamento comunale.
Il ricorso è stato pertanto respinto, con compensazione delle spese in ragione della novità della questione e della obiettiva contraddittorietà dell’azione amministrativa.
Nota della Redazione
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