Tetti di spesa e giudicato: onere prova fatti impeditivi in ottemperanza (TAR Campania n. 1406 del 19.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
In sede di ottemperanza al decreto ingiuntivo passato in giudicato, l’amministrazione debitrice che abbia avviato il recupero delle somme corrisposte non può opporre il superamento dei tetti di spesa se non lo dimostra. L’onere della prova dei fatti impeditivi del credito grava sulla parte che li allega, tanto più quando il giudice abbia reiterato l’ordine istruttorio e l’amministrazione sia rimasta inerte. I fatti modificativi o estintivi anteriori al giudicato non sono opponibili per la prima volta in sede esecutiva; quelli successivi devono risultare provati e non meramente allegati. Il ricorso è pertanto accolto con ordine di esecuzione nel termine perentorio.
Il Fatto
La ricorrente, struttura sanitaria privata accreditata, ha chiesto al giudice amministrativo la condanna dell’azienda sanitaria all’esecuzione del decreto ingiuntivo n. 8596/2005, emesso dal Tribunale di Napoli e divenuto esecutorio nel 2016. Il titolo condanna la debitrice al pagamento di euro 571.656,07, corrispondenti alle maggiorazioni Istat sulle prestazioni riabilitative erogate negli esercizi dal 1997 al 2005.
La ricorrente ha rappresentato che l’azienda, dopo aver pagato, ha avviato un procedimento di recupero con piano rateale, sostenendo che le somme corrisposte eccedevano i tetti di spesa annui. Ha inoltre precisato che il giudizio di opposizione al decreto si era chiuso con estinzione del processo, così consolidando il titolo. La debitrice si è costituita eccependo la legittimità del recupero. Il Tribunale ha disposto ordine istruttorio reiterato, rimasto senza riscontro.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha qualificato il ricorso come azione di ottemperanza al titolo esecutivo formato dal decreto ingiuntivo non opposto nel merito, per essere il processo di opposizione dichiarato estinto ai sensi dell’art. 309 cod. proc. civ. Il thema decidendum si è quindi concentrato sull’opponibilità del superamento dei tetti di spesa, dedotto dall’amministrazione come fatto impeditivo sopravvenuto.
Il Tribunale ha rilevato, in primo luogo, un difetto probatorio: la ASL non ha comprovato il superamento dei limiti di spesa. Nonostante i ripetuti solleciti del giudice, l’amministrazione non ha depositato alcuna relazione sui fatti di causa. L’inerzia istruttoria della parte che eccepisce il fatto impeditivo si traduce nel rigetto dell’eccezione.
In secondo luogo, il Collegio ha introdotto un argomento assorbente ma logicamente subordinato. Anche a voler ritenere opponibili in sede esecutiva i fatti successivi alla formazione del giudicato, non è stato dimostrato che il superamento dei tetti sia ascrivibile a fatti posteriori al giudicato stesso. L’amministrazione non ha individuato né datato i fatti generatori dell’eccedenza.
Il Tribunale ha poi enunciato la regola di chiusura: i fatti modificativi o estintivi del credito anteriori al giudicato non sono opponibili per la prima volta in sede di ottemperanza. Il principio di intangibilità del giudicato impedisce di riaprire il merito del rapporto in una fase deputata all’esecuzione.
Il ricorso è stato quindi accolto. Il Tribunale ha ordinato alla debitrice di dare esecuzione al decreto mediante il pagamento della somma, detratto quanto nelle more già corrisposto, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Le spese sono state liquidate in euro 2.000,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato, con attribuzione al procuratore antistatario.
Nota della Redazione
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