Scavo di saggio inidoneo a integrare inizio lavori e decadenza permesso (TAR Puglia n. 722 del 24.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
La nozione di inizio dei lavori rilevante ai fini dell’art. 15, comma 2, d.P.R. n. 380/2001 non si esaurisce nel mero movimento di terra. Lo scavo di saggio, eseguito per accertare la natura e la consistenza del terreno, costituisce indagine preliminare e non integra lo scavo di fondazione. Il titolare del permesso deve dimostrare l’organizzazione del cantiere e il concreto, continuativo e durevole impiego di risorse, idonei a manifestare la volontà di realizzare l’opera. Il provvedimento che accerta la decadenza è vincolato e meramente dichiarativo di un effetto legale operante ex tunc; non richiede motivazione ulteriore rispetto al richiamo degli esiti dell’accertamento.
Il Fatto
Il proprietario di un immobile in stato di degrado ottiene dal Comune il permesso di costruire per ampliamento, ristrutturazione e consolidamento statico. Comunica l’avvio dei lavori, consistenti nella demolizione del fabbricato previa esecuzione di scavi per accertare la natura del terreno di fondazione. L’immobile era però sottoposto a sequestro giudiziario; per evitare la decadenza del titolo, il ricorrente chiede al giudice del sequestro di poter realizzare almeno gli scavi di fondazione e ottiene l’autorizzazione con dissequestro a tal fine.
Il dirigente dell’Ufficio Urbanistica avvia il procedimento di decadenza, rilevando il mancato inizio dei lavori entro l’anno dal rilascio del titolo, e adotta la determinazione di decadenza. Il ricorrente impugna l’atto davanti al TAR, deducendo violazione dell’art. 15 d.P.R. n. 380/2001 e dell’art. 11 del regolamento edilizio comunale, oltre a eccesso di potere per travisamento dei presupposti e difetto di motivazione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla qualificazione dell’atto. Il provvedimento che accerta la decadenza dal permesso di costruire è essenzialmente vincolato: presuppone un accertamento di natura tecnica, non discrezionale, e si limita al riscontro del mancato inizio o completamento delle opere entro i termini dell’art. 15, comma 2. Esso è atto meramente ricognitivo di un effetto, il venir meno della potestas aedificandi, direttamente discendente dalla legge ed efficace ex tunc, con richiamo a Cons. Stato, Sez. IV, n. 4823 del 2015 e n. 1747 del 2014, e a Cons. Stato, Sez. V, n. 6831 del 2004. Da ciò deriva che il termine non è prorogabile in via automatica, occorrendo un’istanza dell’interessato.
Sul piano sostanziale, la legge non definisce l’inizio dei lavori. L’interpretazione costante richiede concreti lavori edilizi: concentramento di mezzi e uomini, impianto del cantiere, innalzamento di elementi portanti, elevazione di muri, esecuzione di scavi coordinati al gettito delle fondazioni. La ratio è impedire l’elusione del termine mediante interventi fittizi o simbolici. I soli lavori di sbancamento, privi di compiuta organizzazione del cantiere e di altri indizi, non bastano.
La censura del ricorrente non coglie nel segno, anzitutto in fatto. La relazione di servizio richiamata nel provvedimento, con efficacia probatoria qualificata fino a querela di falso ex art. 2700 c.c., attesta che è stato eseguito uno scavo “come saggio” nella sola parte centrale dell’ortale, mentre il resto dell’immobile non è stato oggetto di alcuna opera. Si tratta dunque di indagine preliminare sulla stabilità del suolo, non di scavo di fondazione caratterizzato da rilevante movimento di terra idoneo a contenere la platea.
La giurisprudenza richiamata conferma che l’inizio dei lavori non è configurabile per la sola esecuzione di scavi di sbancamento, senza messa a punto dell’organizzazione del cantiere e senza altri indizi del reale proposito di proseguire fino all’ultimazione (Cons. Stato, Sez. V, n. 1165 del 1993; Cons. Stato, Sez. IV, n. 5242 del 2000). Tali circostanze non risultano comprovate. Ne segue l’infondatezza anche della censura sulla motivazione: la natura dichiarativa e vincolata dell’atto non richiedeva argomentazione ulteriore al richiamo dell’accertamento. Il ricorso è respinto, con compensazione delle spese per la peculiarità della vicenda.
Nota della Redazione
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