Concessione su suolo pubblico: silenzio assenso inapplicabile e sicurezza stradale (Cons. Stato n. 8232 del 23.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
La disciplina del silenzio assenso di cui all’art. 20 della legge n. 241/1990 non si applica alle istanze aventi ad oggetto l’utilizzazione di beni pubblici. Il rilascio della concessione di occupazione di suolo pubblico presuppone l’esercizio di una potestà discrezionale sull’an, che esclude in radice il perfezionamento del titolo tacito. Il diniego è legittimo quando non si fonda sul solo calcolo dello spazio residuo, ma su un complesso di circostanze di contesto, tra cui il divieto di fermata, la classificazione della strada e la promiscuità dei flussi pedonali e veicolari. La scelta di ridurre l’occupazione già assentita a un esercizio frontistante appartiene al merito amministrativo e sfugge al sindacato di legittimità.
Il Fatto
La società appellante gestisce un esercizio commerciale in una via del centro di Roma e aveva chiesto a Roma Capitale il rilascio della concessione di occupazione di suolo pubblico in regime emergenziale. L’amministrazione aveva respinto le istanze, rilevando il contrasto dell’occupazione con il codice della strada per la presenza di un divieto di fermata. Il TAR Lazio, con la sentenza impugnata, ha dichiarato improcedibile il ricorso introduttivo per sopravvenuta carenza di interesse e ha respinto i motivi aggiunti diretti avverso la determina di conferma del diniego.
La società ha proposto appello, deducendo la formazione di un titolo abilitativo tacito per decorso del termine di conclusione del procedimento, l’illegittimità derivata del provvedimento di conferma e l’errore del giudice di primo grado nel non considerare sufficiente lo spazio residuo per il transito dei mezzi di soccorso.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto la questione del silenzio assenso. Richiamando la giurisprudenza costante della Sezione, rileva che il procedimento concessorio presuppone una potestà discrezionale anzitutto sull’an, incompatibile con il regime dell’art. 20 della legge n. 241/1990. Nelle aree vincolate, come quella in esame, la mera presentazione della domanda non può costituire titolo per l’occupazione, neppure provvisoria. Il richiamo è alle pronunce Cons. Stato, V, n. 9762 del 2023 e n. 4660 del 2020, oltre che a Cons. Stato, II, n. 6666 del 2024 e a C.G.A.R.S. n. 887 del 2019.
Nel merito, la Corte esamina il provvedimento di conferma adottato dopo le nuove misurazioni eseguite in ottemperanza al dictum cautelare. I dati materiali non sono contestati: nel punto più stretto residua uno spazio di m. 4,02. L’appellante ne deduce la sufficienza per il transito dei mezzi di soccorso. Il Collegio osserva però che l’amministrazione non si è limitata al calcolo metrico, ma ha valutato ulteriori elementi: l’assenza di marciapiede, la classificazione della via come viabilità locale non pedonalizzata, l’intenso traffico pedonale e la promiscuità con quello veicolare. Ha quindi ritenuto prevalente l’interesse pubblico alla sicurezza della circolazione.
La motivazione del diniego è pertanto ritenuta chiara e ancorata a una situazione fattuale oggettiva. Diventa irrilevante, per un verso, la considerazione in assoluto dello spazio residuo; per altro verso, la sentenza del Giudice di pace che aveva annullato la contravvenzione, poiché il divieto di fermata non è l’unica ragione del diniego.
Infine, la censura sulla mancata riduzione dell’occupazione della società frontistante è respinta. Quell’occupazione è stata richiesta in epoca antecedente e l’amministrazione non poteva non tenerne conto. Il bilanciamento tra opposti interessi privatistici appartiene al merito amministrativo ed esula dal sindacato di legittimità, anche solo in termini di ragionevolezza e proporzionalità. L’appello è respinto, con compensazione integrale delle spese per la peculiarità della vicenda.
Nota della Redazione
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