Cittadinanza iure sanguinis: ottemperanza all’ordine del giudice ordinario (TAR Lazio n. 2782 del 13.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza è limitato alla stretta esecuzione del giudicato e non consente la cognizione di domande ulteriori, ancorché connesse. L’ordine del giudice ordinario di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni nei registri dello stato civile della cittadinanza iure sanguinis costituisce un inderogabile dovere d’ufficio dell’ufficiale di stato civile e dell’amministrazione destinataria. L’esecuzione è esperibile indipendentemente dalle disposizioni sull’esecuzione civile, per la diversità ontologica delle due azioni. Decorso inutilmente il termine assegnato, la nomina del commissario ad acta è sufficiente a garantire l’adempimento, restando non necessaria la fissazione dell’indennizzo ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm.
Il Fatto
I ricorrenti hanno ottenuto dal Tribunale Ordinario di Roma, sezione diritti della persona e immigrazione, il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis. Con l’ordinanza n. cronol. 35354/2023, quel giudice ha ordinato al Ministero dell’Interno e, per esso, all’ufficiale dello stato civile competente di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile, nonché alle comunicazioni alle autorità consolari.
Nonostante la diffida inviata al Comune, l’ordinanza non è stata eseguita dall’ufficiale di stato civile. I ricorrenti hanno allora proposto ricorso per ottemperanza davanti al TAR Lazio, chiedendo l’ordine di adempimento, la nomina di un commissario ad acta e la fissazione della somma dovuta per ogni ulteriore giorno di ritardo ai sensi dell’art. 114, comma 2, lett. e), cod. proc. amm. L’amministrazione si è costituita con atto di mera forma.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove da tre premesse consolidate. Il giudizio di ottemperanza è circoscritto alla stretta esecuzione del giudicato e resta estranea al suo ambito la cognizione di qualsiasi altra domanda, pur correlata. L’ottemperanza è esperibile a prescindere dalle disposizioni in materia di esecuzione civile, data la diversità ontologica delle due azioni. Infine, l’esecuzione dell’ordine del giudice rappresenta un inderogabile dovere d’ufficio per l’amministrazione destinataria, per i suoi rappresentanti e per i funzionari.
Su questa base il Tribunale rileva che l’ufficiale di stato civile non ha ancora provveduto, nonostante le diffide. Non emergono ragioni per negare l’esecuzione richiesta, che viene quindi accordata con fissazione del termine di 90 giorni dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della sentenza.
Per il caso di persistente inadempienza, il Collegio nomina sin d’ora commissario ad acta il Prefetto della Provincia di Rovigo, con facoltà di delega ad altro funzionario della Prefettura. Il commissario terminerà la propria opera entro 90 giorni dalla richiesta che l’interessato gli presenterà dopo l’inutile decorso del primo termine, salvo proroghe. Il compenso è posto a carico dell’amministrazione inadempiente.
Viene invece rigettata la richiesta di indennizzo ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. Il Tribunale reputa sufficiente, in funzione acceleratoria dell’adempimento, la sola nomina del commissario.
Le spese di lite sono compensate. Il Collegio valorizza le note situazioni di cronico sotto-organico delle piccole amministrazioni comunali incaricate delle trascrizioni delle cittadinanze iure sanguinis, che non si esauriscono nella pedissequa iscrizione ma implicano accertamenti sulla regolarità e completezza di documentazione risalente anche a secoli, con inevitabili lungaggini. Viene richiamato l’orientamento della Sezione, da ultimo T.A.R. Lazio, Roma, sez. V bis, n. 14589/2024.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.