Dichiarazioni non veritiere sull’entrata in esercizio e decadenza dagli incentivi fotovoltaici (TAR Lazio n. 9195 del 18.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di incentivi alle energie rinnovabili, il potere di verifica del Gestore dei Servizi Energetici, ai sensi dell’art. 42 del d.lgs. n. 28/2011, è potere immanente che può essere esercitato per tutta la durata del rapporto di incentivazione e non è soggetto al termine di diciotto mesi di cui all’art. 21-nonies della legge n. 241/1990, applicabile solo all’annullamento d’ufficio. La non veridicità delle dichiarazioni rese in sede di istanza rileva sotto un profilo oggettivo, prescindendo dall’elemento soggettivo del dichiarante e dall’esito del giudizio penale sui medesimi fatti. La dichiarazione falsa sulla data di ultimazione dei lavori costituisce violazione rilevante ai sensi dell’art. 42, comma 3, primo periodo, legittimando la decadenza dall’incentivo, senza che possa applicarsi il regime derogatorio della riduzione della tariffa.
Il Fatto
La società ricorrente impugnava il provvedimento con cui il GSE aveva disposto la decadenza dal diritto alle tariffe incentivanti del Quarto Conto Energia per un impianto fotovoltaico, nonché l’integrale recupero degli incentivi percepiti. Il provvedimento si fondava sull’accertamento della presentazione di dichiarazioni non veritiere circa la data di conclusione dei lavori e l’entrata in esercizio dell’impianto, nonché sulla carenza di documentazione integrativa richiesta nel corso della verifica. Il procedimento amministrativo era stato occasionato da un procedimento penale, conclusosi con sentenza di assoluzione perché il fatto non sussiste.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha respinto il ricorso, ritenendo legittimo il provvedimento di decadenza. Quanto al primo motivo, la Corte ha osservato che l’art. 42, comma 1, del d.lgs. n. 28/2011 subordina l’erogazione degli incentivi alla verifica dei dati forniti dai soggetti responsabili. Nel caso di specie, la non veridicità della dichiarazione sulla data di fine lavori era emersa da una pluralità di elementi — materiale elettrico con data di fabbricazione successiva, valori di produzione esigui, rapporti di lavoro — puntualmente indicati nel provvedimento impugnato. La stessa sentenza penale richiamata dalla ricorrente aveva accertato il fatto materiale decisivo: l’impianto non era ultimato alla data dichiarata ma solo parzialmente funzionante.
La mancanza di rilevanza penale della condotta non esclude l’illegittimità sul piano amministrativo, in ragione della pluriqualificazione dei fatti giuridici. Sul punto, la Corte ha richiamato l’art. 75 del d.P.R. n. 445/2000, rilevando che la non veridicità delle autodichiarazioni conduce alla decadenza dei benefici sotto un profilo oggettivo, senza margini di discrezionalità e senza necessità di indagine sull’elemento soggettivo del dichiarante.
Il Collegio ha poi respinto il motivo relativo alla proroga del termine per gli impianti su aree pubbliche, richiamando il principio per cui l’accertamento della difformità rispetto alle dichiarazioni rese è di per sé sufficiente a legittimare il provvedimento, riportando il precedente di Cons. Stato, Sez. II, n. 2671/2022 in tema di falso innocuo. Quanto alla dedotta incompetenza del GSE rispetto al Gestore di Rete, il Tribunale ha chiarito che le verifiche di competenza del secondo riguardano la funzionalità elettrica, non la veridicità delle dichiarazioni del soggetto responsabile.
In ordine all’asserita violazione dell’art. 21-nonies della legge n. 241/1990, il Tribunale ha affermato che i provvedimenti del GSE costituiscono esercizio di un potere immanente di verifica, non soggetto al termine di diciotto mesi, che peraltro non opera in caso di dichiarazioni false ai sensi del comma 2-bis. Infine, la Corte ha escluso l’applicazione del regime derogatorio della riduzione dell’incentivo, trattandosi di violazione rilevante ai sensi dell’art. 42, comma 3, primo periodo, del d.lgs. n. 28/2011, con conseguente legittima decadenza e recupero integrale delle somme.
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Nota della Redazione
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