Concessioni balneari, proroga tecnica legittima e disapplicazione delle proroghe ex lege (TAR Lazio n. 361 del 18.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il diritto dell’Unione impone che il rilascio e il rinnovo delle concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative avvengano all’esito di una procedura di evidenza pubblica. Sono pertanto disapplicabili, per contrasto con gli artt. 49 e 56 TFUE e con l’art. 12 della direttiva 2006/123/CE, le norme nazionali che dispongono proroghe automatiche ex lege, da ultimo l’art. 1, comma 1, lett. a), n. 1.1), del d.l. n. 131/2024. La revoca della proroga già apposta al titolo concessorio non costituisce esercizio di autotutela ai sensi dell’art. 21-quinquies della legge n. 241/1990, ma doverosa applicazione del diritto europeo, con conseguente esclusione degli obblighi di comunicazione di avvio del procedimento e di indennizzo. La proroga tecnica è compatibile con i principi europei solo se l’amministrazione ha già indetto o deliberato di indire in tempi brevissimi la procedura selettiva.

Il Fatto

La società ricorrente è titolare di una concessione demaniale marittima per uno stabilimento balneare a carattere stagionale. Il Comune aveva inizialmente riconosciuto l’estensione della durata al 31.12.2033, in applicazione dell’art. 1, commi 682, 683 e 684, della legge n. 145/2018, apponendo apposita dicitura sul titolo.

Dopo le sentenze dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, il Comune ha rivisto l’indirizzo e, con la delibera n. 104 del 29.12.2023 e la determina n. 2722 del 30.12.2023, ha ricondotto l’efficacia delle concessioni al 31.12.2023 e poi al 31.12.2024 mediante proroga tecnica. La società ha impugnato tali atti davanti al TAR Lazio, deducendo la violazione dell’affidamento e delle norme nazionali di proroga.

La Motivazione della Corte

Il Collegio qualifica il ricorso come manifestamente infondato e richiama i numerosi precedenti conformi, tra cui le sentenze gemelle dell’Adunanza Plenaria n. 17 e n. 18 del 09.11.2021. Il diritto europeo impone la disapplicazione delle proroghe automatiche, sicché le concessioni in essere hanno cessato i loro effetti al 31.12.2023 e le nuove assegnazioni devono avvenire mediante selezioni imparziali e trasparenti.

Il Tribunale esamina la tesi della ricorrente secondo cui la procedura seguita dal Comune nel 2020 avrebbe natura selettiva e legittimerebbe il rinnovo. L’argomento è respinto: dall’avviso pubblico emerge che i concessionari avevano invocato proprio la proroga legale automatica e che l’amministrazione l’ha accordata mediante una mera ricognizione dei presupposti. La pubblicazione della domanda per venti giorni all’albo non soddisfa l’esigenza di una procedura competitiva vera e propria, né sul piano pubblicitario né su quello contenutistico.

Ne deriva l’inammissibilità delle censure fondate sull’art. 3, comma 2, del d.l. n. 198/2022, che presuppone un rinnovo conseguito mediante selezione. Quanto alla revoca, il Collegio esclude che si tratti di autotutela ai sensi dell’art. 21-quinquies della legge n. 241/1990: il Comune ha solo ricondotto l’efficacia temporale dei titoli a una durata conforme ai principi di concorrenza, con la conseguenza che non erano necessari né la comunicazione di avvio né alcun indennizzo.

Legittima è quindi la proroga tecnica disposta fino al 31.12.2024, funzionale a contemperare la continuità del servizio con l’avvio delle gare. Il TAR auspica però che l’amministrazione pubblichi sollecitamente la procedura selettiva, precisando che l’art. 1, comma 1, lett. b), del d.l. n. 131/2024 ha abrogato il divieto di bandire le gare e che un’ulteriore breve proroga è ammessa solo nei tempi strettamente necessari alla conclusione della procedura competitiva. Le spese sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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