Concessioni demaniali marittime: illegittima la proroga ex lege fino al 2033 (TAR Lazio n. 354 del 18.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
Le concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative non possono essere prorogate automaticamente fino al 31 dicembre 2033: le norme nazionali che lo prevedono, ovvero l’art. 1, commi 682 e 683, legge n. 145/2018 e l’art. 182, comma 2, d.l. n. 34/2020, sono disapplicabili per contrasto con gli artt. 49 e 56 TFUE e con l’art. 12 della direttiva 2006/123/CE. L’amministrazione comunale è tenuta a dare applicazione diretta al diritto dell’Unione, anche in assenza di criteri nazionali uniformi. La revoca della proroga già apposta non costituisce esercizio di autotutela ai sensi dell’art. 21-quinquies legge n. 241/1990, ma doverosa rimodulazione dell’efficacia temporale del titolo, con esclusione di indennizzo e dell’obbligo di comunicazione di avvio. La proroga tecnica è compatibile con il diritto europeo solo se la gara sia già bandita o deliberata a tempi brevi.

Il Fatto

Il ricorrente, titolare di una concessione demaniale marittima per un complesso balneare stagionale nel Comune di Terracina, impugnava la determina dirigenziale n. 2722 del 30.12.2023 e la presupposta delibera di Giunta n. 104 del 29.12.2023, con le quali l’amministrazione aveva ricondotto l’efficacia del titolo al 31.12.2023 e poi, mediante proroga tecnica, al 31.12.2024.

Il Comune aveva in precedenza riconosciuto l’estensione ex lege al 2033, salvo poi superare tale indirizzo dopo le sentenze gemelle dell’Adunanza Plenaria. Il ricorrente lamentava la violazione dell’affidamento, l’illegittimità della revoca, il difetto di motivazione e la mancata applicazione delle proroghe legislative sopravvenute. Il ricorso era proposto anche avverso la delibera di G.C. n. 15 del 17.02.2022.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha respinto il ricorso con sentenza succintamente motivata, richiamando un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, anche della stessa Sezione. Il punto di partenza è la constatazione che il diritto dell’Unione impone che il rilascio o il rinnovo delle concessioni demaniali avvenga all’esito di una procedura di evidenza pubblica. Da ciò deriva la doverosa disapplicazione delle norme interne che prevedono proroghe automatiche.

Il Tribunale ha esaminato la tesi del ricorrente secondo cui la procedura seguita dal Comune nel 2020 avrebbe natura selettiva e sarebbe quindi idonea a legittimare il rinnovo. L’argomento è stato respinto: l’istanza dei concessionari invocava espressamente la proroga legale automatica; l’avviso pubblicato aveva a oggetto la sola estensione di validità fino al 2033; la pubblicazione per venti giorni all’albo non integra una gara, né sul piano pubblicitario né su quello del confronto competitivo.

Ne è derivata l’inammissibilità delle censure fondate sull’art. 3, comma 2, d.l. n. 198/2022, che presuppone una procedura selettiva vera e propria. Quanto alla pretesa violazione dell’art. 21-quinquies legge n. 241/1990, il Collegio ha escluso la natura provvedimentale di autotutela: gli atti impugnati costituiscono doverosa applicazione del diritto nazionale in conformità al diritto dell’Unione, con la conseguenza che non erano necessari né la comunicazione di avvio né alcun indennizzo.

La sentenza ha inoltre ritenuto inammissibile e comunque infondato il motivo relativo al c.d. decreto milleproroghe, richiamando la disapplicazione delle estensioni succedutesi nel tempo, da ultimo quella al 2027 introdotta dall’art. 1, comma 1, lett. a), n. 1.1), d.l. n. 131/2024. Il Collegio ha infine auspicato che l’amministrazione bandisca sollecitamente la gara, ammettendo una nuova proroga tecnica limitata ai tempi strettamente necessari, in applicazione del principio di continuità dell’azione amministrativa di cui all’art. 97 Cost. Le spese sono state integralmente compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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