Concessioni demaniali turistiche, proroga ex lege disapplicata e revoca legittima (TAR Lazio n. 359 del 18.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
Le concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative non possono beneficiare delle proroghe legali automatiche previste dalla normativa nazionale, dovendosi disapplicare l’art. 1, commi 682 e 683, legge n. 145/2018, l’art. 182, comma 2, d.l. n. 34/2020, l’art. 3, comma 6-sexies, d.l. n. 198/2022 e l’art. 1, comma 1, lett. a), n. 1.1), d.l. n. 131/2024 per contrasto con gli artt. 49 e 56 TFUE e con l’art. 12 direttiva 2006/123/CE. La pubblicazione dell’avviso delle istanze di proroga e l’apposizione del timbro di estensione sul titolo non integrano una procedura selettiva con adeguate garanzie di imparzialità, trasparenza e pubblicità. Il provvedimento comunale che riconduce l’efficacia del titolo al termine conforme al diritto europeo non costituisce revoca ai sensi dell’art. 21-quinquies legge n. 241/1990, ma doverosa applicazione del diritto dell’Unione, con conseguente insussistenza degli obblighi di comunicazione di avvio e di indennizzo.

Il Fatto

La società ricorrente è titolare di una concessione demaniale marittima rilasciata nel 2015 per uno stabilimento balneare a carattere stagionale. A seguito dell’istanza presentata ai sensi della legge n. 145/2018, il Comune di Terracina aveva esteso la validità del titolo fino al 2033, apponendo il relativo timbro sulla concessione.

Dopo le pronunce dell’Adunanza Plenaria, l’amministrazione ha dapprima superato il proprio precedente indirizzo e poi, con la delibera di Giunta n. 104 del 29.12.2023 e la determina n. 2722 del 30.12.2023, ha ricondotto l’efficacia delle concessioni al 31.12.2023, disponendo una proroga tecnica fino al 31.12.2024. La società ha impugnato tali atti davanti al TAR Lazio, contestando la legittimità della rideterminazione del termine e lamentando la violazione dell’affidamento.

La Motivazione della Corte

Il Collegio qualifica il ricorso come manifestamente infondato e lo definisce con sentenza succintamente motivata ai sensi degli artt. 74 e 88, comma 2, lett. d), cod. proc. amm., richiamando la giurisprudenza consolidata sul tema.

Il nucleo argomentativo è la disapplicazione delle norme nazionali che prevedono proroghe automatiche. Il diritto dell’Unione impone che il rilascio o il rinnovo delle concessioni avvenga all’esito di una procedura di evidenza pubblica. Le disposizioni interne sono pertanto inapplicabili da parte del giudice e della pubblica amministrazione, e l’art. 12 direttiva 2006/123/CE fornisce già gli elementi necessari per bandire le gare anche nell’inerzia del legislatore.

Quanto alla disciplina sopravvenuta, il TAR richiama la recente pronuncia del TAR Liguria n. 183 del 2025, che ha esteso la disapplicazione anche all’art. 1, comma 1, lett. a), n. 1.1), d.l. n. 131/2024. La clausola di salvezza delle gare deliberate prima dell’entrata in vigore del decreto non opera nel caso concreto. La procedura indetta dal Comune nel 2020 non può qualificarsi come selettiva: l’istanza era volta proprio a invocare la proroga legale automatica e il mero rispetto dell’obbligo pubblicitario per venti giorni non soddisfa l’esigenza di un confronto competitivo effettivo.

Ne discende la legittimità della ricondeterminazione del termine al 31.12.2023 e della successiva proroga tecnica. Non è configurabile alcuna lesione dell’affidamento, che non può essere tutelato di fronte ad atti contrastanti con la disciplina europea. Il secondo e il terzo motivo sono inammissibili, perché presuppongono l’avvenuto svolgimento di una procedura selettiva che nel caso di specie è mancata, con conseguente inapplicabilità dell’art. 3, comma 2, d.l. n. 198/2022.

Anche la censura sull’art. 21-quinquies legge n. 241/1990 è infondata: il Comune non ha esercitato un potere di autotutela, ma ha dato doverosa applicazione al diritto dell’Unione, con la conseguenza che non erano dovute né la comunicazione di avvio né alcun indennizzo. Il Collegio ribadisce infine l’auspicio che l’amministrazione pubblichi sollecitamente il bando, eventualmente previa una breve proroga tecnica limitata ai tempi strettamente necessari, e compensa integralmente le spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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