Proroga concessioni balneari al 2027 è termine massimo e acceleratorio (Cons. Stato n. 3972 del 19.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La proroga delle concessioni demaniali marittime ad uso turistico-ricreativo fino al 30 settembre 2027, disposta dall’art. 3, comma 1, della legge 5 agosto 2022, n. 118 come modificato dal decreto-legge 16 settembre 2024, n. 131, ha natura di termine massimo di durata dei rapporti concessori in essere. In questa funzione essa è conforme al diritto dell’Unione europea, in particolare all’art. 12 della direttiva 2006/123/CE e all’art. 49 TFUE, perché consente l’ordinata programmazione delle procedure di affidamento. Il termine opera come acceleratorio e non dilatorio: non può essere invocato in funzione paralizzante di una concessione assegnata all’esito di una gara avviata prima del 30 giugno 2027 e conclusa in tempo utile per instaurare il nuovo regime concorrenziale. Una volta completata la procedura, l’ulteriore prosecuzione dei rapporti preesistenti difetta di ragione tecnica e attribuisce agli ex concessionari un vantaggio ingiustificato.
Il Fatto
Il Comune di Ginosa ha disposto di assegnare a gara venti concessioni demaniali marittime ad uso turistico-ricreativo sul proprio litorale, con determinazione del 15 novembre 2024, n. 2441. La decisione è stata impugnata davanti al TAR Puglia, sezione staccata di Lecce, da una precedente concessionaria. Nelle more del giudizio la ricorrente è risultata aggiudicataria di uno dei lotti, con determinazione comunale del 28 marzo 2025, n. 733, impugnata con motivi aggiunti nella parte in cui agli originari concessionari era stato riconosciuto un affidamento temporaneo delle aree sino e non oltre il 15 settembre 2025.
Il TAR ha accolto l’impugnazione nei limiti dell’interesse così circoscritto, giudicando illegittima la proroga dei precedenti rapporti disposta contestualmente alle aggiudicazioni, per violazione dell’art. 3, comma 1, e dell’art. 4, comma 7, della legge n. 118/2022. Ha invece ritenuto la proroga di legge al 30 settembre 2027 conforme al diritto dell’Unione. Contro tale pronuncia ha proposto appello il Comune di Ginosa.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio di Stato esamina anzitutto le eccezioni preliminari riproposte dall’amministrazione, relative al preteso contrasto con il giudicato di una precedente sentenza della stessa Sezione, alla mancata impugnazione degli atti presupposti e all’accettazione della procedura di gara da parte della ricorrente. Tali censure non sorreggono il principio centrale della decisione, che si concentra sul merito.
Il Collegio ricostruisce il quadro normativo: l’art. 3, comma 1, della legge n. 118/2022 stabilisce che le concessioni continuano ad avere efficacia fino al 30 settembre 2027 «al fine di consentire l’ordinata programmazione delle procedure di affidamento». L’art. 4, comma 7, della medesima legge prevede che l’occupazione dell’area da parte del concessionario uscente sia legittima fino alla data di stipulazione dell’atto che regola il nuovo rapporto. L’art. 4, comma 3, impone all’amministrazione di avviare la procedura almeno sei mesi prima della scadenza del titolo e, in prima applicazione, entro il 30 giugno 2027.
Da queste disposizioni la Corte ricava che la proroga ha natura di termine massimo di durata dei rapporti in essere. Solo entro questi limiti se ne può affermare la conformità al diritto sovranazionale che impone l’affidamento a gara, ai sensi dell’art. 12 della direttiva 2006/123/CE. Il termine, tuttavia, è acceleratorio e non dilatorio: esso riflette il bilanciamento tra l’interesse pubblico all’attuazione di assetti concorrenziali e la tutela dei rapporti preesistenti.
Ne consegue che il termine massimo non può essere invocato per paralizzare una concessione assegnata all’esito di una gara avviata prima del 30 giugno 2027 e conclusa in tempo utile. Il prolungamento dei rapporti preesistenti fino al 2027, malgrado la possibilità di avviare i nuovi, attribuirebbe agli ex concessionari un vantaggio ingiustificato, privo di alcuna ragione tecnica riconducibile all’ordinata programmazione delle gare.
La Corte rileva l’incongruenza della sentenza di primo grado, che, pur condividendo l’interpretazione del termine massimo, ha poi ritenuto illegittima la proroga al 15 settembre 2025 disposta dal Comune in conseguenza dell’assegnazione a gara. L’appello va pertanto accolto, con riforma della sentenza e respingimento del ricorso e dei motivi aggiunti. Le spese del doppio grado sono compensate in ragione della novità delle questioni.
Nota della Redazione
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